Archivio mensile:agosto 2019

Contributi on line

Segnalo la pubblicazione dei seguenti contributi sul sito di informazione La Legge per Tutti:

Crisi di governo e leggi all’esame del Parlamento

Segnalo questo interessante riepilogo dei provvedimenti all’esame del Parlamento che, a causa della crisi di governo, potrebbero non essere approvati: https://www.laleggepertutti.it/296949_crisi-di-governo-tutte-le-leggi-che-non-saranno-approvate

 

Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) – truffati dalle banche

La legge del 30 dicembre 2018 n.145 ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018Il Fondo indennizzerà i risparmiatori danneggiati dalle banche e loro controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Per una consulenza in studio: info@avvocatocolzani.it

Segnalazione a sofferenza: che fare

Ove si intenda cancellare una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi occorre agire nei confronti dell’Istituto di Credito che ha effettuato la predetta segnalazione mediante un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.

Il ricorso a tale strumento d’urgenza è da ritenersi fondato in diritto in quanto  la illegittima segnalazione è  foriera di un danno coincidente con la impossibilità di accesso al credito. Gli effetti della segnalazione illegittima inoltre sono permanenti ed incidono negativamente sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario.

Ciò chiarito, va precisato che il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è da ritenersi sempre ammesso, anche nel caso in cui sia intercorso un ampio lasso temporale fra la segnalazione e il ricorso cautelare.

In ogni caso una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi costituisce di per sé un comportamento permanente pregiudizievole per l’attività economica e la reputazione commerciale di chi la subisce.

Bitcoin e profili di rischio: brevi cenni

Il fenomeno dei bitcoin sconta in Italia l’assenza di regolamentazione.

A farne le spese sono gli utenti, che possono, pertanto, trovarsi esposti a  ingenti perdite economiche dovute a condotte fraudolente degli operatori o ancor peggio al fallimento delle piattaforme on-line di scambio presso cui vengono custoditi i portafogli digitali personali.

I rischi in capo all’utente attengono alla mancanza di adeguata informazione oltre che di trasparenza.

Le piattaforme di scambio dei bitcoin sono esposte a elevati rischi operativi e di sicurezza. E del resto, le stesse non sono tenute ad alcuna garanzia di qualità del servizio, né devono rispettare requisiti patrimoniali o procedure di controllo interno e gestione dei rischi, con conseguente elevata probabilità di frodi ed esposizione al cybercrime.

Il Fenomeno BITCOIN e il diritto

Si segnala la sentenza 195/2017 emessa dal Tribunale di Verona, in un caso avente ad oggetto operazioni di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin. Tale sentenza, tra le poche rinvenute sul tema dei bitcoin nel panorama italiano, ha il pregio di chiarire la natura del bitcoin e individuare gli obblighi informativi in carico alle società c.d. promoter.

Come noto, il bitcoin è una criptovaluta, ossia una valuta virtuale generata attraverso protocolli informatici senza ricorrere ad autorità centrali per il controllo e l’emissione. Tale valuta è liberamente scambiabile senza l’ausilio di intermediari. Lo scambio di valuta digitale può avvenire tramite una piattaforma di scambio o direttamente tra gli utenti. Secondo il Tribunale di Verona il Bitcoin è un vero e proprio strumento finanziario per compiere transazioni on line. Esso appartiene alla tipologia dei “prodotti finanziari” come definiti dall’art. 1 comma 1 lett. u) del T.U.F.

I servizi offerti da una società promoter di una piattaforma di investimenti sono stati qualificati inoltre dal Tribunale come attività professionale di prestazione di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori. Ne consegue un innalzamento degli obblighi informativi della società promoter nei confronti del consumatore che deve essere messo nella condizione di conoscere adeguatamente i contenuti dell’operazione economico-contrattuale, così da maturare una scelta negoziale meditata.

Ripresa attività e nuovi settori

Riprendono da oggi le attività di studio.

Con il mese di settembre intendo implementare, oltre ai tradizionali settori di studio (gestione della crisi, contenzioso bancario, esecuzioni e procedure) i seguenti nuovi settori:

  • diritto penale, con specifico riguardo ai reati economici;
  • diritto degli appalti.