A questo link tutti i miei contributi: https://www.laleggepertutti.it/author/edoardo-colzani
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La Corte d’Appello di Milano del 26 maggio 2014 ha confermato la sentenza di primo grado n. 203/2012 con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha annullato cartella di pagamento Equitalia che era stata emessa in pendenza di concordato preventivo liquidatorio omologato.
Tale sentenza fissa alcuni importanti principi:
Il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o Iva, come configurato dall’art. 5 del d.lgs. 74/2000, è configurabile sia nei confronti dell’amministratore di fatto, sia verso l’amministratore di diritto, il quale, come mero prestanome, risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento.
Ai sensi dell’art.40 del Regolamento CONSOB 16190/2007, per verificare nel caso concreto l’adeguatezza dell’operazione occorre una triplice valutazione:
Non è sufficiente dunque una spiegazione generale da parte dell’intermediario delle caratteristiche delle componenti derivative elementari. Al contrario, occorre che venga fornita una dettagliata e puntuale informazione in merito al rischio, alla liquidità del prodotto, alla volatilità del prezzo: n consegue che non basta la consegna di moduli informativi prestampati e standardizzati.