Fonte: Elaborazione Osservatorio T6 su dati del ministero della Giustizia


La Corte di Cassazione (Cass. 20 agosto 2020 n.17391 – pres. Valitutti est. Terrusi) ha confermato l’orientamento già espresso dalla precedente pronuncia n. 17834/19 per cui la dilazione di pagamento non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori. Conseguentemente, negli accordi di ristrutturazione dei debiti è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.
E’ stato pubblicato sull’ultimo numero de Le Controversie Bancarie, rivista a cura del Centro Anomalie Bancarie, un contributo a firma mia e del Dott. Stefano Congiusti sulle polizze assicurative nei contratti di finanziamento, nel quale esaminiamo il caso frequente nella prassi di assicurazioni la cui sottoscrizione viene imposta contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento.
La sottoscrizione di una polizza assicurativa contestualmente al contratto di finanziamento va a impattare sui costi del finanziamento stesso: una parte dei premi relativi ai contratti di assicurazione stipulati contestualmente a quelli di mutuo rimane di pertinenza dell’intermediario bancario, acquisendo in tal modo natura di commissioni o, comunque, di spese, sussumibili nella previsione del quarto comma dell’art. 644 cod. pen. in materia di usura.
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