Tag: anomalie bancarie

  • Consulenza in ambito bancario

    Grazie a una solida esperienza maturata nel settore del diritto bancario, il mio Studio professionale offre una consulenza personalizzata e altamente specializzata in tutte le problematiche che coinvolgono i rapporti tra clienti e istituti di credito. Lo studio fornisce assistenza sia in fase stragiudiziale che giudiziale, con un approccio orientato alla tutela concreta degli interessi del cliente.

    I principali ambiti di attività includono:

    • Contenzioso bancario e finanziario: difesa in cause relative a contratti di conto corrente, mutui, leasing, derivati, anatocismo, usura e interessi non pattuiti.
    • Verifica e contestazione dei contratti bancari: analisi tecnica e giuridica dei contratti sottoscritti con gli istituti di credito, anche attraverso perizie econometriche.
    • Assistenza nella rinegoziazione del debito: supporto legale nelle trattative con le banche per la ristrutturazione del debito e la definizione di soluzioni sostenibili.
    • Tutela contro segnalazioni alla Centrale Rischi o in Crif: azioni a tutela della reputazione creditizia dei clienti ingiustamente segnalati.
    • Recupero crediti e opposizione a decreti ingiuntivi bancari: difesa attiva contro azioni esecutive e procedure di pignoramento promosse dagli istituti finanziari.

    Un rapporto diretto e trasparente

    Lo Studio si distingue per l’attenzione al cliente, offrendo un rapporto diretto e trasparente, caratterizzato da chiarezza nei tempi, nei costi e negli obiettivi legali perseguibili. L’approccio è improntato alla concretezza e all’efficacia, con l’obiettivo di risolvere le controversie in tempi rapidi e con il miglior risultato possibile.

    Contatti

    📍 HABITAT LEGALI E SERVIZI – Avv. Edoardo Colzani
    Via Ballerini, 56 – 20831 Seregno (MB)
    📞 Tel: 340.2984829
    📧 Email: info@avvocatocolzani.it

  • Contestazioni in materia bancaria e onere della prova

    Tribunale di Sondrio, 12 giugno 2020, n. 134

    • IUS VARIANDI

    Tale facoltà presuppone la stipulazione di un contratto contenente l’indicazione delle condizioni economiche applicabili al rapporto, in assenza della quale non può ritenersi validamente operante il meccanismo di modifica unilaterale previsto dall’art. 118 T.U.B. E’ onere dell’attore allegare quali sarebbero le specifiche proposte di modifica in peius da ritenersi illegittime e il motivo della ritenuta illegittimità.

    • INDICE EURIBOR

    Spetta alla parte attrice allegare e dimostrare la concreta incidenza sul singolo contratto dell’applicazione del tasso euribor richiamato, nonché soprattutto l’adesione della banca convenuta all’asserita intesa anticoncorrenziale vietata dalla normativa europea, e in particolare dall’art. 101 TUE, recepita nel diritto nazionale dalla L. n. 287/1990 (c.d. cartello interbancario): mancando tale allegazione e prova, tali doglianze non possono che giudicarsi infondate.

    • CLAUSOLA FLOOR

    L’attore ha l’onere di allegare quali sarebbero le conseguenze pregiudizievoli derivanti nel caso concreto dalla presenza ed operatività di una tale clausola: una simile doglianza non può essere posta in modo generico, “lasciando al giudicante l’onere (non spettante) di interpretare in che modo la clausola avrebbe inciso sulla posizione giuridica dei contraenti”. Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (v. ex multis Tribunale Bologna sez. III, 08/02/2018, n. 20123; da ultimo Trib. Forlì, sent. 461/2020 in Iusletter 26.6.2020), l’inserimento di una simile clausola non è in grado di modificare la natura e la funzione di finanziamento sottesa ai relativi contratti, “attesa la sua evidente e manifesta funzione precipua di evitare una diseconomia per il soggetto finanziatore, il quale ha già “acquistato” e messo a disposizione del cliente la provvista in danaro, mettendola al riparo da fluttuazioni del mercato finanziario nel medio-lungo periodo, che renderebbero l’operazione antieconomica per l’operatore professionale bancario”.

    • USURA BANCARIA

    La contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all’indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l’esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n. 2311/2018).