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Tag: controlli sicurezza
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Dalla logica sanzionatoria alla fiducia reciproca
Il D. Lgs. 103/2024 interviene sul sistema dei controlli alle imprese in materia di sicurezza, specialmente per quel che riguarda le attività a rischio basso, introducendo un nuovo approccio che, come da titolo di questo post, vuole passare dalla tradizionale logica sanzionatoria alla precenzione degli illeciti sulla base di una fiducia reciproca volta a incentivare i comportamenti virtuosi in ottica di premialità.
Un segnale di apertura verso le aziende, nell’ottica di non ostacolarne l’attività e agevolare il rapporto con la burocrazia ma al contempo un importante richiamo alla RESPONSABILITA’ dei datori di lavoro.
I controlli dunque si fonderanno d’ora in poi sul principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonchè dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni già in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del MINIMO SACRIFICIO ORGANIZZATIVO PER IL SOGGETTO CONTROLLATO.
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Lavori edili e accessi ispettivi
Con una recente sentenza (n. 502/2022) la Corte d’Appello di Lecce ha riconosciuto la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa nel 2017 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi nei confronti dei proprietari di un’abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili impiegando manodopera in nero. I fatti risalgono al 2016, quando personale dell’ITL di Brindisi effettuò un accesso ispettivo nel giardino di un’abitazione nella quale erano in corso lavori edili. Alla presenza del proprietario, venne accertato dei sei operai impiegati nei lavori, cinque erano “in nero”. All’ispezione era seguito, nel 2017, un provvedimento di ingiunzione, rispetto al quale il proprietario dell’immobile aveva proposto ricorso.
La Corte di Appello di Lecco, accogliendo il ricorso presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi, ha stabilito che “… l’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant’è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna”.