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Una nuova offerta di SERVIZI PROFESSIONALI

Con la ripresa delle attività dopo il periodo estivo sono nati nuovi progetti professionali che, dopo 10 anni di attività come avvocato, mi permettono di offrire ai clienti dello Studio una più ampia gamma di servizi, anche grazie a una rete sempre più fitta di collaborazioni professionali.

Si è rafforzata e consolidata la collaborazione professionale col Dott. Stefano Congiusti, nell’ottica di una consulenza di alta qualità in ambito giuridico, economico e fiscale alle aziende e ai privati, in particolare per quel che riguarda la gestione dei rapporti bancari e finanziari oltre che delle operazioni societarie e del contenzioso tributario.

Da luglio 2022 col mio ingresso nella società DIGITECH CENTER SRL, ho esteso la mia specializzazione ai nuovi settori della formazione e consulenza aziendale, in particolare Sicurezza sul Lavoro e Privacy.

Con la nascita di Habitat Legali e Servizi, nato dalla collaborazione con la collega Valentina Miceli, offro alla clientela una tutela a 360 gradi, che copre tutti i settori del diritto. I clienti di studio potranno contare sul supporto di una rete professionale organizzati in grado di assisterli con un servizio su misura in ogni loro necessità.

Accertamenti Tributari

Lo studio offre assistenza qualificata legale e fiscale in materia di accertamenti tributari.

Nel caso di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrare, è consigliato sottoporre al Professionista l’atto ricevuto, al fine di verificare la legittimità della pretesa e la tempestività della stessa.

Solo una volta esclusi i profili di illegittimità, si passerà alla definizione dell modalità di pagamento, tenuto conto delle effettive possibilità del contribuente.

Verso una regolamentazione delle criptovalute?

*CONTRIBUTO A CURA DELLA DR.SSA ARIANNA PROSERPIO*

Con il disegno di legge N. 2572 della XVIII LEGISLATURA di iniziativa della senatrice Elena Botto – Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio il Legislatore nazionale si propone di regolamentare le valute virtuali per accellerarne la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese.Il disegno di legge definisce la valuta virtuale come una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente (art. 1 comma 2 lett. a – 2 ddl).L’art. 2 del disegno di legge si occupa delle Misure fiscali in materia di valute virtuali prevedendo modifiche: 

  • agli artt. 44 (Redditi di capitale), 67 (Redditi diversi) e 68 (Plusvalenze) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986);all’art. 4 comma 3 – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività – del DL n. 167/1990 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori); all’art. 19 – Disposizioni in materia di  imposta  di  bollo  su  conti  correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati” e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero – del DL n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).

In particolare, al fine di stabilire l’imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fi­siche delle plusvalenze derivanti da opera­zioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere si fa riferimento art. 2 comma 1 lett. b – 3 ddl: l’imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.Si prevede, inoltre, l’introduzione di una norma di ridetermina­zione dei valori di acquisto delle valute virtuali su base opzionale: il contribuente potrà versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi basata su aliquote progressive e ottenere così il riconoscimento fiscale, quale valore di acquisto, del valore al 1° gennaio 2022. Il comma 11 prevede un’esimente da sanzioni per l’omesso monitoraggio fiscale nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui è posta in essere la rideterminazione dei valori, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 presentata nel 2022 il contribuente provveda ad indicare le valute virtuali interessate nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e adotti a tal fine (…) il nuovo valore rideterminato quale controvalore di riferimento