RIFORMA COSTITUZIONALE – LE CRISI DI GOVERNO


La riforma prevede tre ipotesi, con la finalità di evitare il fenomeno dei governi tecnici e garantire il rispetto della volontà popolare come manifestata alle urne da un lato e della continuità/stabilità dei governi dall’altro.

Prima ipotesi: In caso di revoca della fiducia al presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il presidente della Repubblica scioglie le Camere.

Seconda ipotesi: In caso di dimissioni del presidente del Consiglio eletto (per esempio in caso di mancata fiducia su un provvedimento, ndr) previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al presidente della Repubblica, che lo dispone.

Terza ipotesi: Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l’incarico di formare il governo al presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il presidente del Consiglio.