L’attuale dibattito sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti (Pubblici Ministeri) rappresenta un momento cruciale di riflessione per il sistema giustizia italiano. La proposta, che mira a distinguere sin dal concorso, e in ogni fase della carriera, i percorsi di chi giudica e di chi accusa, non è un attacco all’indipendenza della magistratura, ma al contrario, una misura di rafforzamento delle garanzie del giusto processo e di tutela della terzietà.
Il fondamento di ogni sistema processuale moderno risiede nel dettato dell’articolo 111, comma 2, della Costituzione, che stabilisce il “giusto processo” regolato dalla legge. Il nucleo essenziale del giusto processo è la terzietà e imparzialità del Giudice.
Sebbene la Costituzione preveda l’unità dell’ordine giudiziario (art. 104 Cost.), la distinzione funzionale tra Giudice e Pubblico Ministero è già netta sul piano processuale: il Giudice è chiamato a decidere in posizione super partes, mentre il Pubblico Ministero esercita l’azione penale come parte pubblica. La possibilità, seppur limitata, di passare da un ruolo all’altro (il “tramutamento delle funzioni”) rischia di ingenerare, nell’opinione pubblica e nelle dinamiche interne alla magistratura, una percezione di commistione che indebolisce l’immagine della terzietà del giudicante. La separazione netta delle carriere assicurerebbe che il magistrato giudicante sia formato e operi esclusivamente nella prospettiva della valutazione imparziale delle prove, senza la potenziale “deformazione professionale” (o percezione di essa) derivante dall’esperienza pregressa nel ruolo di accusa.
Il processo penale italiano si fonda sul modello accusatorio, nel quale la parità tra accusa e difesa è un principio cardine. Il Pubblico Ministero manterrebbe la sua identità di parte pubblica, portatore di un interesse generale alla legalità e alla ricerca della verità (anche a discarico), ma la sua appartenenza a un ordine separato (con un proprio organo di autogoverno, il CSM requirente) ne rafforzerebbe il ruolo di parte in senso processuale, in netta contrapposizione funzionale con il Giudice. Il Giudice, separato ordinamentalmente dall’organo dell’accusa, sarebbe percepito con maggiore forza come garante effettivo della parità delle armi tra accusa e difesa, elemento essenziale della civiltà giuridica.
La riforma della separazione delle carriere è spesso accompagnata dalla previsione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura (CSM): uno giudicante e uno requirente. Tale assetto non deve essere visto come una frammentazione, ma come un’opportunità di maggiore efficienza nella gestione della carriera, della disciplina e della formazione delle rispettive componenti. Due organi di autogoverno, specificamente dedicati alle funzioni giudicanti e requirenti, potrebbero elaborare criteri di professionalità, valutazione e assegnazione di incarichi più mirati e coerenti con la natura processuale del ruolo, superando le attuali complessità di un organo monolitico che deve conciliare interessi e visioni talvolta divergenti. La distinzione nell’autogoverno aumenterebbe la trasparenza delle decisioni e renderebbe più chiari i percorsi di carriera, contribuendo a rafforzare la percezione esterna di responsabilità di ciascuna funzione.
La separazione delle carriere rappresenta, dunque, una riforma strutturale che si pone come obiettivo primario il miglioramento del servizio giustizia offerto al cittadino. Non si tratta di una questione ideologica, ma di una scelta ordinamentale volta a esaltare la terzietà della funzione giudicante e a chiarificare i ruoli nel processo, completando l’evoluzione del nostro sistema verso un modello processuale sempre più garantista. Questa evoluzione è un passo necessario per riconfermare, con chiarezza inequivocabile, la fiducia del cittadino nella serenità e imparzialità della decisione giurisdizionale, pilastri irrinunciabili dello Stato di Diritto.