Ho creato un blog dedicato alla trattazione dei temi di maggior rilievo per chi fa impresa. Si tratta di un progetto che va ad integrarsi coi contenuti di questo sito, in alcuni casi ripresi e approfonditi. Un servizio in più per chi voglia approfondire e confrontarsi sui vari temi.
Autore: avvocatocolzani
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Corona Virus e Centrale Rischi
In considerazione dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti adottati dal Governo in relazione alla sospensione di mutui e finanziamenti, la Banca d’Italia ha fornito alle banche direttive operative sulla gestione delle segnalazioni in Centrale Rischi di tutte le micro, piccole e medie imprese che si avvalgono della sospensione di mutui, finanziamenti e leasing, e delle altre misure a sostegno della liquidità, previste dal “Cura Italia” per l’emergenza sanitaria Coronavirus.
Non può essere segnalato a sofferenza il soggetto cui sia stato accordato il beneficio della sospensione dei finanziamenti in considerazione dell’emergenza Coronavirus.
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Corona Virus – i provvedimenti del Governo
Nel rimandare al comunicato stampa del Governo che riassume le principali misure adottate nella giornata di ieri, mi soffermo in questa sede in particolare sulla misura che introduce la sanzione amministrativa per chi violi i divieti di circolazione. Tale misura viene introdotta in sostituzione delle sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Non è dunque più automatica la contestazione dell’art. 650 c.p. L’art. 650 c.p. prevedeva quali sanzioni l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a duecentosei euro con conseguente apertura di procedimento penale.
Si tratta di una misura importante, soprattutto in ottica deflattiva del carico giudiziario (numerosi sarebbero stati altrimenti i procedimenti penali di cui le Procure avrebbero dovuto farsi carico).
Ciò posto, l’invito è sempre quello di rimanere in casa, muoversi solo per comprovate ed urgenti necessità.
E ricordatevi l’autocertificazione.
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Vademecum sul Processo civile

In questi giorni di sospensione delle attività, mi sono dedicato alla scrittura, pubblicando questo libretto sul processo civile, un piccolo vademecum ad uso del cittadino.
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Primo consulto/Richiesta parere
Rimando alla sezione del sito per la richiesta di Primo consulto/Richiesta parere
Gli appuntamenti saranno tenuti mediante conference con TEAMS o Skype.
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Covid – comunicazioni da INPS
Si segnala il seguente comunicato da parte di INPS:
L’INPS è pronto ad attuare tutte le misure previste dal decreto Cura Italia. L’Istituto si trova a gestire 10 miliardi di euro, in poche settimane, per circa 11 milioni di utenti tra Cassa Integrazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito. Uno sforzo più grosso di quello che lo scorso anno lo ha visto impegnato sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100, sia in termini di risorse economiche che in termini di utenti.
Si precisa che non c’è nessun click day, inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Le domande saranno aperte a tutti e ci sarà un giorno di inizio, con un click. Su questa formula, che sarà spiegata meglio a tutti gli utenti, c’è stato purtroppo un grande fraintendimento.
Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo: ad oggi l’Istituto registra circa 100mila richieste di congedo con periodi dal 5 marzo.
Le procedure per la Cassa Integrazione, sia quella ordinaria che in deroga, sono consolidate e ulteriormente semplificate.
I congedi per la Gestione Separata, gli autonomi, e i cinque indennizzi per professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, saranno operativi nei prossimi giorni.
Le procedure e la domanda per il bonus babysitter sono in fase di avvio.
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Le attività non si fermano…
Cari clienti,
stiamo vivendo un momento difficile ma bisogna trovare la forza di reagire.
Come già evidenziato, tutta l’attività di Tribunale subirà uno stop fino al 15 aprile.
Ma io non mi fermo. Sto cercando di trasformare in opportunità questo momento di crisi, approfondendo e studiando nuovi settori, cercando di innovare i servizi per i clienti.
In questo passaggio delicato rimango a Vs supporto per ogni tipo di necessità. Gli appuntamenti avverranno in videoconferenza, le richieste di parere verranno come consueto evase via mail.
Ho sempre creduto nell’opportunità di coltivare il percorso stragiudiziale rispetto a quello giudiziale. Andare in causa per me rappresenta l’extrema ratio. Per come concepisco il mio ruolo di avvocato voglio anzitutto fornire ai miei clienti assistenza e tutela in via preventiva, ragione per cui ritengo che prima di tutto vengano le consulenze.
Per qualsiasi richiesta di parere su questioni tecniche, nelle materie di riferimento del mio studio (bancario, fallimentare, fiscale e penale tributario) ma anche su questioni più generali o ancora questioni specifiche legate alla normativa recente connessa all’emergenza Coronavirus sono dunque a Vs disposizione.
mail: info@avvocatocolzani.it
tel. 0341.1880928
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Decreto Cura Italia: il testo definitivo
Per la consultazione clicca sul seguente link: provvedimento pubblicato in G.U.
Con riguardo all’attività giudiziaria il decreto dispone quanto segue:
ART. 83
(Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)
1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in
genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini
per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .