Archivi categoria: CONTENZIOSO FISCALE

Preferire gli stipendi all’Iva è reato: la conferma della Cassazione

La Corte di Cassazione Penale con sentenza 30628/2022 ha confermato l’orientamento per cui non versare l’Iva per pagare gli stipendi rappresenta un reato (art. 10 ter d.lgs. 274/2000).

Nessun premio dunque all’imprenditore in crisi che anteponga gli interessi dei dipendenti a quelli dello Stato.

LA RATIO DELLA DECISIONE. Il debito verso il fisco relativo ai versamenti Iva è collegato ad operazioni imponibili. L’imprenditore, dunque, è tenuto ad accantonare preventivamente l’iva da destinare all’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.

LINEE DI DIFESA. Spetta all’imprenditore, sulla base anche dell’organizzazione aziendale, dimostrare che non è stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie ad adempiere in maniera corretta e puntuale alle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale dirette a consentirgli di recuperare , in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.

Accertamenti Tributari

Lo studio offre assistenza qualificata legale e fiscale in materia di accertamenti tributari.

Nel caso di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrare, è consigliato sottoporre al Professionista l’atto ricevuto, al fine di verificare la legittimità della pretesa e la tempestività della stessa.

Solo una volta esclusi i profili di illegittimità, si passerà alla definizione dell modalità di pagamento, tenuto conto delle effettive possibilità del contribuente.

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI: sequestro e pagamento debito tributario

Cassazione Penale, Sez. VI, 11 aprile 2022 (ud. 11 gennaio 2022), n. 13936
Presidente Fidelbo, Relatore D’Arcangelo

In tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, ha affermato che «il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario deve essere consentito, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, laddove si renda necessario al fine di evitare, per effetto dell’applicazione del sequestro preventivo e dell’inderogabile incidenza dell’obbligo tributario, la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’ente prima della definizione del processo».

Verso una regolamentazione delle criptovalute?

*CONTRIBUTO A CURA DELLA DR.SSA ARIANNA PROSERPIO*

Con il disegno di legge N. 2572 della XVIII LEGISLATURA di iniziativa della senatrice Elena Botto – Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio il Legislatore nazionale si propone di regolamentare le valute virtuali per accellerarne la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese.Il disegno di legge definisce la valuta virtuale come una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente (art. 1 comma 2 lett. a – 2 ddl).L’art. 2 del disegno di legge si occupa delle Misure fiscali in materia di valute virtuali prevedendo modifiche: 

  • agli artt. 44 (Redditi di capitale), 67 (Redditi diversi) e 68 (Plusvalenze) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986);all’art. 4 comma 3 – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività – del DL n. 167/1990 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori); all’art. 19 – Disposizioni in materia di  imposta  di  bollo  su  conti  correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati” e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero – del DL n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).

In particolare, al fine di stabilire l’imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fi­siche delle plusvalenze derivanti da opera­zioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere si fa riferimento art. 2 comma 1 lett. b – 3 ddl: l’imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.Si prevede, inoltre, l’introduzione di una norma di ridetermina­zione dei valori di acquisto delle valute virtuali su base opzionale: il contribuente potrà versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi basata su aliquote progressive e ottenere così il riconoscimento fiscale, quale valore di acquisto, del valore al 1° gennaio 2022. Il comma 11 prevede un’esimente da sanzioni per l’omesso monitoraggio fiscale nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui è posta in essere la rideterminazione dei valori, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 presentata nel 2022 il contribuente provveda ad indicare le valute virtuali interessate nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e adotti a tal fine (…) il nuovo valore rideterminato quale controvalore di riferimento

Criptovalute e valute virtuali: tassazione e fiscalità Il parere dell’Agenzia delle Entrate

In data 24/11/2021 l’Agenzia delle Entrate  è intervenuta (dopo anni) sulla tematica delle cripto valute, della loro relativa tassazione, oltreché definizione, con una risposta (788/2021) ad un interpello di un contribuente. L’importante parere dell’Agenzia delle Entrate considera e valuta diverse problematiche di questo settore e sinteticamente ripercorre ogni loro aspetto essenziale alla valutazione fiscale. Innanzitutto […]

Sorgente: Criptovalute e valute virtuali: tassazione e fiscalità Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Omesso pagamento del contributo unificato e iscrizione a ruolo della causa

Il DDL Bilancio, nella relazione tecnica all’art. 192 contempla disposizioni in materia di contributo unificato che stanno facendo parecchio discutere, in quanto potrebbero avere importanti ripercussioni sul diritto di difesa. Sino ad oggi si è sempre tenuto distinto l’obbligo tributario nascente dall’accesso alla giustizia da un lato e il (sacrosanto) diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’altro. E’ attualmente al vaglio del Legislatore una disposizione che di fatto introduce l’obbligo per il personale incaricato di cancelleria di non procedere all’iscrizione a ruolo del procedimento civile nel caso di verifica dell’omesso pagamento del contributo unificato del soggetto obbligato o qualora l’importo del contributo versato non sia corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte.

Canoni di locazione pignorati: vanno dichiarati

Il proprietario di un immobile pignorato ha l’obbligo di dichiarare i relativi canoni di locazione anche se le somme sono incassate dal Custode Giudiziario. Del resto, il proprietario, anche in presenza di un pignoramento, si giova del reddito del bene in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti.

Il pignoramento, dunque, è da ritenersi irrilevante ai fini della sussistenza del presupposto impositivo: i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

Le principali attività dello studio

In vista della ripresa di settembre, si offre alla clientela un riepilogo delle principali attività implementate durante questi anni di professione e che costituiscono oggi l’ambito operativo principale dello studio:

  • riabilitazione titoli protestati;
  • gestione segnalazioni in centrale rischi;
  • trattative con istituti di credito per negoziazione/rinegoziazione contratti di finanziamento;
  • prodotti postali, in particolare buoni fruttiferi e polizze vita;
  • gestione NPL;
  • contenzioso fiscale;
  • marchi e brevetti.

Per appuntamenti in studio o richieste di consulenza on line, si invita la clientela a scrivere al seguente indirizzo: info@avvocatocolzani.it

Criptovalute e conferimenti societari

E’ discussa la possibilità di conferimento di criptovalute in occasione della costituzione delle società e dell’aumento del capitale sociale.

Le problematiche nascono innanzitutto per la natura stessa delle criptovalute, per alcuni versi assimilabile a quella della moneta tradizionale, per altri versi a quella di beni in natura – la normativa nazionale, salvo un riferimento in ambito di antiriciclaggio, non è per nulla chiara. Anche in ambito europeo la situazione presenta ancora profili di incertezza tanto che l’Autorità Bancaria Europea ha auspicato un intervento delle istituzioni europee per la regolamentazione delle monete virtuali.

Allo stato attuale sembra pacifico che le monete virtuali non possano essere poste sullo stesso piano del denaro. Conseguentemente, le partecipazioni sociali non possono essere liberate con criptovaluta.

E’ tuttavia possibile il conferimento in società delle monete virtuali come bene in natura.

Le criptovalute possono costituire un elemento attivo idoneo al conferimento nel capitale societario. Esse devono essere considerate come beni immateriali e sottoposte a una valutazione economica. Ai sensi dell’art. 2464 comma 2 c.c. infatti possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

Occorre dunque, ai fini del conferimento, l’attestazione del valore con una perizia di stima – attestazione non semplice da realizzare, tuttavia, in quanto non esiste un mercato certificato delle valute virtuali. Le criptovalute portano un rischio aggiuntivo al comune rischio di impresa, rappresentato da un capitale sociale solo apparente e non effettivo.

Ad ogni buon conto, si segnala che ai sensi dell’art. 2464 comma 6 c.c. il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria.

Implementazione servizi anno 2021

Come ogni anno, forte dell’esperienza acquisita, cerco a fine anno di ripensare la mia figura professionale (sempre più orientata ormai alla attività stragiudiziale più che all’attività processuale) e i servizi di studio nell’ottica di fornire una consulenza sempre più delimitata e specializzata in alcuni ambiti.

Di seguito, dunque, un elenco delle principali materie che anche per il 2021 verranno privilegiate dallo Studio e nelle quali lo Studio aspira ad operare in maniera prevalente:

  1. Gestione della crisi (consulenza sovraindebitamento, consulenza procedure concorsuali ed esecutive, consulenza bancaria);
  2. Gestione del rischio fiscale e difesa in ambito penale tributario;
  3. Consulenza start up, nuove tecnologie e proprietà intellettuale.

L’obiettivo è quello di supportare l’impresa in tutte le fasi dalla sua costituzione (il momento forse più stimolante e nel quale una buona consulenza è strategica), la sua vita (fondamentale lo screening dei clienti, la contrattualistica, la gestione degli aspetti fiscali) fino a coprire anche situazioni eccezionali di crisi (favorendo al riguardo una cultura della prevenzione prima ancora che della gestione della crisi).

Resto a disposizione di chi fosse interessato per un primo contatto a mezzo mail info@avvocatocolzani.it