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Canoni di locazione pignorati: vanno dichiarati

Il proprietario di un immobile pignorato ha l’obbligo di dichiarare i relativi canoni di locazione anche se le somme sono incassate dal Custode Giudiziario. Del resto, il proprietario, anche in presenza di un pignoramento, si giova del reddito del bene in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti.

Il pignoramento, dunque, è da ritenersi irrilevante ai fini della sussistenza del presupposto impositivo: i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

Decreto Ristori e sospensione delle aste

Fino al 31 dicembre sono sospese, in forza di quanto disposto col Decreto Ristori, le vendite giudiziarie di immobili adibiti ad abitazione principale del debitore. Il provvedimento si pone dunque in linea con i precedenti, ribadendo il principio del favor debitoris e rafforzando in questa delicata fase le misure a tutela dell’abitazione principale.

Art. 41 bis DL 124/2019 – ulteriori approfondimenti

FINALITA’ DELL’ART. 41 BIS

L’art. 41-bis è stato introdotto dal Legislatore con la finalità di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi piu’ gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

FACOLTA’ DEL DEBITORE CONSUMATORE

Il debitore esecutato, che rivesta la qualifica di consumatore, può  chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo.

CONDIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE

Sono richieste le seguenti condizioni:

a) il debitore deve essere qualificabile come consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) il creditore deve essere un soggetto che esercita l’attivita’ bancaria ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una societa’ veicolo di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

c) il credito deve derivare da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e il debitore deve avere rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;

d) deve essere pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;

e) non vi devono essere altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, deve essere stato depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;

f) l’istanza deve essere presentata per la prima volta nell’ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021;

g) il debito complessivo calcolato ai sensi dell’articolo 2855 del codice civile nell’ambito della procedura di cui alla lettera d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non deve superare euro 250.000;

h) l’importo offerto non deve essere inferiore al 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta.

i) il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato deve avvenire con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’eta’ del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;

l) il debitore deve rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;

m) non deve essere pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso puo’ essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado

ISTANZA CONGIUNTA PER LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell’esecuzione,  sospende l’esecuzione per un periodo massimo di sei mesi.

Il creditore procedente, se e’ richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi svolge un’istruttoria sulla capacita’ reddituale del debitore. Il creditore e’ sempre libero di rifiutare la propria adesione all’istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell’istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa e’ comunque riservata totale discrezionalita’ nella concessione dello stesso.

17-24 Dicembre 2018

La settimana dal 17 al 24 dicembre sarà riservata alla chiusura delle pratiche aperte, alla definizione dell’arretrato e alla pianificazione dell’attività per il nuovo anno.

Nelle giornate di martedì e giovedì sarò disponibile al pomeriggio per ricevimento su Monza, negli altri giorni su Lecco.

La giornata di venerdì sarà dedicata alle visite degli immobili in asta da me Curati quale Custode Giudiziario con riguardo alle seguenti due procedure:

240/2016 – immobile in Brivio – visite nella mattina

324/2013 – immobile in Costa Masnaga – visite nel pomeriggio

Custodie Immobiliari – Visite

Per il mese di Agosto le richieste di visita verranno evase dal 27 agosto in poi.

Le richieste possono essere prenotate da qui.

Fuori ufficio – Custodie Giudiziarie

Si comunica che nella giornata del 22 settembre l’avv. Colzani sarà fuori ufficio, dovendo adempiere alla propria attività di Custode Giudiziario di immobili pignorati.

Per qualsiasi necessità contattare il legale a mezzo mail.

Custodie Giudiziarie – Comunicazione

Per quel che concerne le richieste di visita di immobili in Asta, è opportuno che le stesse vengano richieste con congruo anticipo per consentire una adeguata programmazione.

Le visite agli immobili vengono periodicamente tenute, concentrando nella stessa giornata più richieste di visita.

Ho necessità di congruo preavviso dovendo coordinare le esigenze di diversi utenti, oltre che quelle degli occupanti dell’immobile – oltre ovviamente a dover fare i conti con le scadenze di studio.

Si ricorda che il canale preferenziale per le richieste di visita è sempre la mail info@avvocatocolzani.it

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Custode Giudizario – Avv. Edoardo Colzani

 

 

Sul cumulo di procedure esecutive

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6019/2017 ha ribadito l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore non solo può aggredire più beni del medesimo debitore, ma può altresì procedere a più pignoramenti dello stesso bene, in tempi successivi.

In buona sostanza,  il diritto di procedere in executivis si esaurisce solo con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo.

Asta Imbersago, via Adda – Estinzione procedura esecutiva 212/2013

Si comunica l’intervenuta estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 212/2013, relativa all’immobile sito in Imbersago alla via Adda n. 2.

Stante l’estinzione della procedura, non si terrà alcuna asta giudiziaria con conseguente interruzione anche delle visite all’immobile.

Il Custode Giudiziario