Archivi categoria: LEGISLAZIONE

ChatGPT e i rilievi del Garante Privacy

Su sollecitazione del Garante Privacy Italiano, ChatGPT è stata aggiornata e adeguata alla normativa privacy, prevedenzo tra gli altri i seguenti accorgimenti:

  1. è stata predisposta e pubblicata sul proprio sito un’informativa rivolta a tutti gli utenti e non utenti, in Europa e nel resto del mondo, per illustrare quali dati personali e con quali modalità sono trattati per l’addestramento degli algoritmi e per ricordare che chiunque ha diritto di opporsi a tale trattamento;
  2. è stata ampliata l’informativa sul trattamento dei dati riservata agli utenti del servizio rendendola ora accessibile anche nella maschera di registrazione prima che un utente si registri al servizio;
  3. si è riconosciuto a tutte le persone che vivono in Europa, anche non utenti, il diritto di opporsi a che i loro dati personali siano trattati per l’addestramento degli algoritmi anche attraverso un apposito modulo compilabile online e facilmente accessibile;
  4. è stata introdotta una schermata di benvenuto alla riattivazione di ChatGPT in Italia, con i rimandi alla nuova informativa sulla privacy e alle modalità di trattamento dei dati personali per il training degli algoritmi;
  5. si è previsto per gli interessati la possibilità di far cancellare le informazioni ritenute errate dichiarandosi, allo stato, tecnicamente impossibilitata a correggere gli errori;
  6. si è chiarito, nell’informativa riservata agli utenti, che mentre continuerà a trattare taluni dati personali per garantire il corretto funzionamento del servizio sulla base del contratto, tratterà i loro dati personali ai fini dell’addestramento degli algoritmi, salvo che esercitino il diritto di opposizione, sulla base del legittimo interesse;
  7. è stato implementato per gli utenti già nei giorni scorsi un modulo che consente a tutti gli utenti europei di esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali e poter così escludere le conversazioni e la relativa cronologia dal training dei propri algoritmi;
  8. è stato inserito nella schermata di benvenuto riservata agli utenti italiani già registrati al servizio un pulsante attraverso il quale, per riaccedere al servizio, dovranno dichiarare di essere maggiorenni o ultratredicenni e, in questo caso, di avere il consenso dei genitori;
  9. è stata inserita nella maschera di registrazione al servizio la richiesta della data di nascita prevedendo un blocco alla registrazione per gli utenti infratredicenni e prevedendo, nell’ipotesi di utenti ultratredicenni ma minorenni che debbano confermare di avere il consenso dei genitori all’uso del servizio.

Codice della Crisi e D. lgs. 231/2001: punti di contatto

Entrambi i testi normativi prevedono un intervento dell’imprenditore finalizzato a PREVENIRE IL RISCHIO: in un caso il rischio “crisi di impresa”, nell’altro caso il rischio “commissione di un reato”.

Una sinergia tra le due normative, con conseguente predisposizione di adeguati assetti organizzativi come previsto dall’art. 2086 codice civile, è auspicabile sia nell’ottica dell’esclusione di eventuali responsabilità penali sia nell’ottica dei sistemi di allerta. E’ fondamentale portare al centro delle dinamiche aziendali il concetto di ORGANIZZAZIONE, con l’adozione dei relativi modelli organizzativi e una accurata attività di compliance.

Perché siano efficaci ed utili per l’attività aziendale, i modelli organizzativi devono essere predisposti su misura delle singole realtà aziendali. I modelli devono altresì essere attuali, fotografare in maniera puntuale tutti i cambiamenti aziendali.

Ordinanza Ingiunzione Inps: sanzione sproporzionata

Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione. 

Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

Tralasciando il caso dell’omissione superiore ai 10.000,00 euro che comporta, come detto, la configurabilità di un reato, analizziamo le motivazioni che l’INPS dovrebbe dare per l’applicazione della sanzione irrogata con l’ordinanza – ingiunzione. Dall’analisi delle ordinanze – ingiunzione che Inps è solita notificare si legge la seguente standardizzata motivazione : “ ritenuto che la gravità della condotta, la personalità dell’autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981 consentono di determinare la sanzione amministrative nella misura di €…”. Ebbene, l’INPS con la predetta laconica motivazione certamente non sta procedendo ai sensi della legge che richiede che ogni provvedimento impositivo (come l’ordinanza – ingiunzione) deve essere specificamente motivato. 

Invero la norma di legge prevede una sanzione minima ( € 10.000,00) ed una sanzione massima (€ 50.000,00) e la scelta in questo intervallo DEVE essere motivato.

Si ritiene che le sanzioni conseguenti a eventuali violazioni di legge, non debbano mai eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare la frode. 

Al fine di valutare se una sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto, come ribadito anche in importanti pronunce della CGE in particolare, della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a reprimere, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa (sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 60).

DIGITECH CENTER SRL

Sono lieto di formalizzare la mia collaborazione con la società DIGITECH CENTER SRL sui temi della consulenza e formazione aziendale in ambito sicurezza sul lavoro, privacy, d.lgs 231/2001.

Proprietà intellettuale e METAVERSO

Segnalo interessante contributo su IL SOLE 24 ORE di oggi dal titolo Metaverso, prima di entrare occorre estendere la tutela a marchi virtuali e domini.

Condividendone i contenuti, invito a rivolgersi al mio studio per un check up preventivo delle implicazioni giuridiche e legali che il metaverso comporta, in particolar modo per quel che concerne la tutela dei marchi.

Novità in materia di Proprietà Intellettuale

E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri e passa ora al vaglio del Parlamento, il disegno di legge di revisione del Codice di proprietà industriale, inserito all’interno del Piano strategico di riforma del sistema della proprietà industriale. L’intervento mira a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali facilitando e valorizzando la conoscenza, l’uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo.

Tra le novità introdotte 1) una maggiore semplificazione e digitalizzazione nelle procedure amministrative 2) la protezione temporanea di disegni e modelli nell’ambito delle fiere, 3) la possibilità di posticipare il pagamento delle tasse brevettuali riconoscendo la protezione fin dalla data di presentazione della domanda, 4) il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato, 5) il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti rispetto a fenomeni imitativi.

Verso una regolamentazione delle criptovalute?

*CONTRIBUTO A CURA DELLA DR.SSA ARIANNA PROSERPIO*

Con il disegno di legge N. 2572 della XVIII LEGISLATURA di iniziativa della senatrice Elena Botto – Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio il Legislatore nazionale si propone di regolamentare le valute virtuali per accellerarne la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese.Il disegno di legge definisce la valuta virtuale come una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente (art. 1 comma 2 lett. a – 2 ddl).L’art. 2 del disegno di legge si occupa delle Misure fiscali in materia di valute virtuali prevedendo modifiche: 

  • agli artt. 44 (Redditi di capitale), 67 (Redditi diversi) e 68 (Plusvalenze) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986);all’art. 4 comma 3 – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività – del DL n. 167/1990 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori); all’art. 19 – Disposizioni in materia di  imposta  di  bollo  su  conti  correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati” e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero – del DL n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).

In particolare, al fine di stabilire l’imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fi­siche delle plusvalenze derivanti da opera­zioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere si fa riferimento art. 2 comma 1 lett. b – 3 ddl: l’imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.Si prevede, inoltre, l’introduzione di una norma di ridetermina­zione dei valori di acquisto delle valute virtuali su base opzionale: il contribuente potrà versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi basata su aliquote progressive e ottenere così il riconoscimento fiscale, quale valore di acquisto, del valore al 1° gennaio 2022. Il comma 11 prevede un’esimente da sanzioni per l’omesso monitoraggio fiscale nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui è posta in essere la rideterminazione dei valori, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 presentata nel 2022 il contribuente provveda ad indicare le valute virtuali interessate nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e adotti a tal fine (…) il nuovo valore rideterminato quale controvalore di riferimento

Sicurezza sul lavoro: l’importanza della Formazione

Il d. lgs 81/2008 pone in capo al datore di lavoro specifici obblighi di informazione e formazione. Ove il datore di lavoro non adempia le conseguenze possono essere molto gravi. Infatti, il datore di lavoro è chiamato in sede penale a rispondere a titolo di colpa specifica, in caso di infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. Si badi bene: l’adempimento di tali obblighi non è escluso in considerazione del bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente sui realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Trattasi di una procedura scritta semplificata e accelerata per la gestione delle controversie transfrontaliere* di modesta entità, che ha il pregio di ridurre le spese e garantire che le sentenze emesse in un paese dell’Unione europea (Unione) vengano automaticamente eseguite in un altro.

Tale procedimento trova disciplina nel Regolamento UE 861-2017.

Una interessante applicazione di tale procedimento riguarda un caso sul diritto d’autore. Il Tribunale di Roma con sentenza 05 Ottobre 2021, Giudice Postiglione, con la quale un soggetto è stato condannato su richiesta di una società straniera per la riproduzione non autorizzata su sito web di una fotografia, condotta che secondo il Tribunale costituisce violazione del diritto esclusivo dell’autore di comunicazione al pubblico dell’opera..