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Verso una regolamentazione delle criptovalute?
*CONTRIBUTO A CURA DELLA DR.SSA ARIANNA PROSERPIO*
Con il disegno di legge N. 2572 della XVIII LEGISLATURA di iniziativa della senatrice Elena Botto – Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio il Legislatore nazionale si propone di regolamentare le valute virtuali per accellerarne la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese.Il disegno di legge definisce la valuta virtuale come una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente (art. 1 comma 2 lett. a – 2 ddl).L’art. 2 del disegno di legge si occupa delle Misure fiscali in materia di valute virtuali prevedendo modifiche: agli artt. 44 (Redditi di capitale), 67 (Redditi diversi) e 68 (Plusvalenze) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986);all’art. 4 comma 3 – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività – del DL n. 167/1990 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori); all’art. 19 – Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati” e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero – del DL n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici). In particolare, al fine di stabilire l’imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche delle plusvalenze derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere si fa riferimento art. 2 comma 1 lett. b – 3 ddl: l’imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.Si prevede, inoltre, l’introduzione di una norma di rideterminazione dei valori di acquisto delle valute virtuali su base opzionale: il contribuente potrà versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi basata su aliquote progressive e ottenere così il riconoscimento fiscale, quale valore di acquisto, del valore al 1° gennaio 2022. Il comma 11 prevede un’esimente da sanzioni per l’omesso monitoraggio fiscale nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui è posta in essere la rideterminazione dei valori, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 presentata nel 2022 il contribuente provveda ad indicare le valute virtuali interessate nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e adotti a tal fine (…) il nuovo valore rideterminato quale controvalore di riferimento.
Criptovalute e valute virtuali: tassazione e fiscalità Il parere dell’Agenzia delle Entrate
In data 24/11/2021 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta (dopo anni) sulla tematica delle cripto valute, della loro relativa tassazione, oltreché definizione, con una risposta (788/2021) ad un interpello di un contribuente. L’importante parere dell’Agenzia delle Entrate considera e valuta diverse problematiche di questo settore e sinteticamente ripercorre ogni loro aspetto essenziale alla valutazione fiscale. Innanzitutto […]
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DPCM Sostegni in sintesi Esempio di calcolo sostegno
Brevemente il DPCM. Sintesi dei punti essenziali ed un esempio per comprendere il valore del sostegno concesso.
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Finanziamento, polizza assicurativa e libertà del contraente
E’ stato pubblicato sull’ultimo numero de Le Controversie Bancarie, rivista a cura del Centro Anomalie Bancarie, un contributo a firma mia e del Dott. Stefano Congiusti sulle polizze assicurative nei contratti di finanziamento, nel quale esaminiamo il caso frequente nella prassi di assicurazioni la cui sottoscrizione viene imposta contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento.
La sottoscrizione di una polizza assicurativa contestualmente al contratto di finanziamento va a impattare sui costi del finanziamento stesso: una parte dei premi relativi ai contratti di assicurazione stipulati contestualmente a quelli di mutuo rimane di pertinenza dell’intermediario bancario, acquisendo in tal modo natura di commissioni o, comunque, di spese, sussumibili nella previsione del quarto comma dell’art. 644 cod. pen. in materia di usura.
Covid: locazioni e finanziamenti
Allego comunicazione ai clienti in materia di Covid locazioni e finanziamenti predisposta assieme al Dott. Stefano Congiusti, commercialista in Monza.
Nuove scadenze fiscali
Di seguito riepilogo a cura de Il Sole 24 ore: scadenzefiscali 2020
Decreto Cura Italia: alcune anticipazioni in materia fiscale
In attesa della formalizzazione con pubblicazione in GAZZETTA UFFICIALE, si segnala, sulla base delle indicazioni fornite dal Governo in conferenza stampa, il contenuto dei principali provvedimenti in materia fiscale che possono risultare di interesse per chi legge:
E’ SOSPESO IL VERSAMENTO
- delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria: dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure tramite un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
- di ogni altro adempimento fiscale la cui scadenza cada tra le date dell’8 marzo 2020 e del 31 maggio 2020: dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o tramite un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal maggio 2020.
E’ RICONOSCIUTO UN CREDITO DI IMPOSTA fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno corrente:
- ·nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili che rientrano nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), in favore degli esercenti attività d’impresa;
- ·nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a concorrenza di 20.000 euro, per favorire la sanificazione degli ambienti di lavoro, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Buoni fruttiferi postali: verifica condizioni applicabili
L’Arbitro Bancario di Milano è stato recentemente investito di una controversia avente per oggetto i buoni fruttiferi postali: in particolare veniva contestato dal ricorrente l’ammontare dell’importo rimborsato o comunque da rimborsare per i titoli ancora non 1riscossi in quanto non corrispondenti a quanto risultante dal prospetto presente sul retro del titolo con particolare riguardo al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.
Il contenzioso nasce per una discrasia rilevata tra il disposto normativo di cui al D.M. 13 GIUGNO 1986 e le condizioni contrattuali contenute nei buoni postali. Il DM indica infatti un tasso di interesse pari al 12%, mentre sui buoni veniva riportato un tasso fisso.
L’Arbitro Bancario, recependo un orientamento consolidato, ha chiarito che qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del Buono fruttifero, si ritiene possa essersi ingenerato un legittimo affidamento sulla validità dei tassi di interessi riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. Qualora viceversa i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto.
Ne deriva che il rendimento del titolo costituito da un Buono postale fruttifero, serie Q, per il periodo dal 21° al 30° anno esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro dei BPF emesso nell’anno 1988, deve considerarsi prevalente rispetto al rendimento indicato dal D.M. 13/06/1986 (tasso di interessi al 12%).
Per meglio comprendere la decisione dell’ABF occorre precisare quanto segue.
Dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale le Poste avrebbero dovuto emettere buoni della serie Q, ma in realtà hanno continuato a utilizzare vecchi moduli delle serie O e P che indicavano tassi superiori ma – di fatto – non più applicabili. La legge consentiva tuttavia alle Poste di utilizzare, fino a esaurimento, solo i buoni della serie P (e non quelli della serie O) a patto però che l’impiegato postale apponesse due timbri, uno sul fronte e uno sul retro. Sul timbro frontale doveva essere scritto “Serie P-Q” mentre sul retro doveva riportare i nuovi rendimenti a trent’anni. “Solo che in molti casi Poste o non ha timbrato i vecchi buoni, o li ha timbrati in modo sbagliato indicando solo i nuovi interessi, ma non la rendita”
Si rende pertanto opportuno per i titolari di buoni postali effettuare verifiche sulla regolarità formale dei loro titoli, al fine di verificare le condizioni contrattuali applicabili al caso specifico.
Per una consulenza in materia, comprensiva anche di verifica sugli interessi applicati da parte del Dott. Congiusti, si invita a richiedere appuntamento all’indirizzo info@avvocatocolzani.it
Servizi Legali e Fiscali – in collaborazione col Dott. Stefano Congiusti
Servizi Legali e Fiscali
Consulenza legale fiscale in materia di successioni ereditarie
- Predisposizione ed invio dichiarazioni di successioni;
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- Assistenza su mediazioni/negoziazioni in materia di divisione ereditaria.
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- Assistenza Legale in materia di sinistri stradali e malasanità.
Professionisti di riferimento:
Avv.to Colzani Edoardo – Tel.: 03411880928 – info@avvocatocolzani.it
Dott. Congiusti Stefano – Tel.: 3462477448 – stefanocongiusti@gmail.com