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Fine 2021 – Inizio 2022

Tempo di bilanci, come ogni anno.

FORMAZIONE PROFESSIONALE 2021: Conseguito il perfezionamento universitario in Corporate Tax Governance; conseguito l’attestato come Esperto negoziatore della Crisi di Impresa; nominato Cultore della Materia in Diritto Fallimentare all’Università Bicocca; sono stato a Bruxelles ad approfondire il tema dei finanziamenti europei.

SERVIZI DI STUDIO 2021: Definiti i settori prevalenti di attività: consulenza bancaria e finanziaria, gestione della crisi, tutela della proprietà intellettuale, assitenza imprese e start up.

FORMAZIONE PROFESSIONALE 2022: mi sono già iscritto a un corso di Corso di Alta Formazione in Law & Tech. Non mancheranno gli approfondimenti sui temi della crisi e del contenzioso bancario, che rappresentano il business principale di studio. Intendo in particolare approfondire, quanto al diritto bancario e finanziario, il tema della blockchain e delle criptovalute.

NUOVI SERVIZI 2022: intendo sviluppare ed implementare alcune aree del diritto amministrativo, avuto in particolare riguardo al diritto degli enti locali.

Omesso pagamento del contributo unificato e iscrizione a ruolo della causa

Il DDL Bilancio, nella relazione tecnica all’art. 192 contempla disposizioni in materia di contributo unificato che stanno facendo parecchio discutere, in quanto potrebbero avere importanti ripercussioni sul diritto di difesa. Sino ad oggi si è sempre tenuto distinto l’obbligo tributario nascente dall’accesso alla giustizia da un lato e il (sacrosanto) diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’altro. E’ attualmente al vaglio del Legislatore una disposizione che di fatto introduce l’obbligo per il personale incaricato di cancelleria di non procedere all’iscrizione a ruolo del procedimento civile nel caso di verifica dell’omesso pagamento del contributo unificato del soggetto obbligato o qualora l’importo del contributo versato non sia corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte.

Implementazione servizi anno 2021

Come ogni anno, forte dell’esperienza acquisita, cerco a fine anno di ripensare la mia figura professionale (sempre più orientata ormai alla attività stragiudiziale più che all’attività processuale) e i servizi di studio nell’ottica di fornire una consulenza sempre più delimitata e specializzata in alcuni ambiti.

Di seguito, dunque, un elenco delle principali materie che anche per il 2021 verranno privilegiate dallo Studio e nelle quali lo Studio aspira ad operare in maniera prevalente:

  1. Gestione della crisi (consulenza sovraindebitamento, consulenza procedure concorsuali ed esecutive, consulenza bancaria);
  2. Gestione del rischio fiscale e difesa in ambito penale tributario;
  3. Consulenza start up, nuove tecnologie e proprietà intellettuale.

L’obiettivo è quello di supportare l’impresa in tutte le fasi dalla sua costituzione (il momento forse più stimolante e nel quale una buona consulenza è strategica), la sua vita (fondamentale lo screening dei clienti, la contrattualistica, la gestione degli aspetti fiscali) fino a coprire anche situazioni eccezionali di crisi (favorendo al riguardo una cultura della prevenzione prima ancora che della gestione della crisi).

Resto a disposizione di chi fosse interessato per un primo contatto a mezzo mail info@avvocatocolzani.it

Lockdown e servizi professionali

Si precisa che anche in caso di lockdown, i servizi di Studio verranno regolarmente erogati, naturalmente privilegiano la modalità telematica.

Le richieste di consulenza saranno dunque regolarmente evase telefonicamente e/o telematicamente a seconda delle necessità (info@avvocatocolzani.it).

I settori nei quali potrà essere resa la consulenza on line sono in particolare i seguenti:

  1. problemi applicativi normativa COVID;
  2. crisi personale e/o aziendale;
  3. consulenza bancaria;
  4. consulenza finanziamenti/investimenti/progetti europei;
  5. proprietà intellettuale – registrazione marchi e brevetti;
  6. rapporti col Fisco.

Udienze on line e questioni di costituzionalità

Come noto, l’emergenza sanitaria ci ha imposto un cambio di abitudini. Questo vale anche per noi operatori di Giustizia, chiamati a fare i conti con le nuove tecnologie, cimentandosi dunque nella trattazione on line delle udienze con il software TEAMS.

Un Giudice del Tribunale di Mantova ha ritenuto di sollevare una questione di costituzionalità, a mio avviso interessante più da un punto di vista teorico che pratico. La questione di costituzionalità in oggetto è formulata nei seguenti termini: … dubita della legittimità costituzionale dell’art. 83 c. 7 lett. F del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 così come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. C del D.L. 28/2020 per il palese contrasto con gli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost. limitatamente alle parole “con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e”; letto l’art. 23 della L. 87 del 11 marzo 1953 e 295 c.p.c.

La questione è la seguente: perchè gli avvocati possono fare udienza da casa e il Giudice deve invece recarsi presso il Tribunale?

Si segnala in particolare il seguente passaggio, rimandando poi alla lettura integrale del provvedimento

Non è dato sapere quale garanzia offra al processo la presenza del Giudice in ufficio se poi egli si deve collegare ad un luogo virtuale quale è quello della stanza virtuale messa a disposizione da DGSIA e nessuna delle altre parti processuali possa accedere ai locali del Tribunale. Certo non ragioni di sicurezza considerato che il portatile ministeriale è stato fornito proprio per l’utilizzo da fuori ufficio e per questo viene dotato di una pila software validata dagli organici tecnici del Ministero che lo proteggano da virus ed
indebite intrusioni. Certo non ragioni legate alla assistenza tecnica che non è somministrabile in real time considerato che l’intervento va prenotato con una telefonata ad un numero verde o con l’invio di una mail, mentre non è prevista l’assistenza in udienza di tecnici specializzati così come ormai non è .

Anche il processo penale diventa telematico

Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono svolgersi mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

Anche con riguardo alla fase delle indagini preliminari  il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale darà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale.

Procura alle liti ai tempi del Covid

Ma se non posso recarmi in studio dall’Avvocato, come faccio a conferirgli la Procura alle liti?
Il testo convertito in legge del decreto Cura Italia prevede la possibilità per il cliente di  apporre la propria firma su un documento cartaceo che dovrà poi essere trasmesso al al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità. Il cliente  potrà inviare al difensore il suddetto documento sottoscritto (un documento cartaceo scansionato) in copia informatica per immagine e utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, comprese email o strumenti di messaggistica istantanea (es. Whatsapp).

Ma quanto dura un processo civile?

Fintantochè non entrerà in vigore il nuovo processo civile, quanto dura in media un processo?

Al di là delle specifiche di ogni singolo caso e dei tempi di ogni singolo Tribunale, si consideri il seguente iter processuale:

  • Notifica della citazione a giudizio;
  • Dopo almeno 90 giorni dalla citazione a giudizio si svolge la prima udienza;
  • Salvo rinvii impregiudicati i diritti di prima udienza, vengono concessi alle parti i termini di cui all’articolo 183 co. 6 e dunque un primo termine di 30 giorni per la memoria n. 1 (modifica/precisazione domande), un successivo termine di ulteriori 30 giorni per la memoria n.  2 (mezzi istruttori) e un ulteriore termine di 20 giorni per repliche;
  • decorsi dunque almeno 80 giorni dalla prima udienza, si svolge la seconda udienza, di ammissione mezzi istruttori;
  • a seconda dei casi possono rendersi necessarie una o più udienze successive per sentire i testimoni, espletare una consulenza tecnica…
  • viene poi fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale le parti si riportano ai rispettivi atti e/o foglio di precisazione delle conclusione e chiedono ulteriori termini di 60 giorni per le conclusionali e successivi 20 giorni per le repliche;
  • decorsi 80 giorni dall’udienza di precisazione delle conclusioni il Giudice trattiene la causa in decisione.

Verso un nuovo processo civile

Annunciato dal Ministro di Giustizia il nuovo processo civile.

Un processo che sarà caratterizzato da maggior concentrazione e soprattutto dalla c.d. semplificazione dei riti. Verrà definito un solo rito, valevole per qualsiasi materia, a cui si accede mediante ricorso al Tribunale.

Col nuovo processo, sparisce l’atto di citazione. Nel processo ordinario, oggi la regola è introdurre il giudizio citando a udienza fissa il convenuto e poi provvedendo all’iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni dalla notifica. Col nuovo processo, invece, si farà direttamente ricorso al Tribunale e solo successivamente verrà data notizia alla controparte dell’iscrizione a ruolo del processo.

Altra significativa novità della riforma è caratterizzata dall’eliminazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, che molto spesso rappresenta un inutile aggravio della procedura: a detta udienza, infatti, le parti non fanno altro che riportarsi ai rispettivi atti (o al foglio di p.c.) e chiedere i termini al Giudice per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.