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Consob e criptovalute

Nell’incontro annuale con il mercato finanziario, il prof. Paolo Savona ha approfondito il tema delle criptovalute, parlando di una “emergenza delle innovazioni finanziarie”. Secondo il Presidente della Consob l’avvento delle criprovalute avrebbe generato incertezza tecnica e giuridica, così da non consentire più di distinguere in che cosa oggi consistano legalmente la moneta e i prodotti finanziari.

Partendo dal presupposto che il mercato usa un metro diverso da quello della normativa esistente, Savona ha auspicato un intervento normativo volto a regolamentare il fenomeno delle criptovalute in quanto tali nuovi strumewnti creano nuovi problemi al funzionamento dei mercati per le relazioni che instaurano con gli strumenti tradizionali e digitalizzati, rendendo difficile la loro regolamentazione e sorveglianza, con conseguenze distorsive sull’attività di produzione e scambio.

Il Presidente Consob ha in particolare affermato:

L’attuale sistema degli strumenti criptati si regge sulla convinzione e convenzione dominanti tra privati, che ignorano il
ruolo centrale che svolge nel buon funzionamento del mercato la natura legale della moneta come unico mezzo di scambio e di liberazione dei debiti. La volontà espressa in più sedi dalle autorità di governo di voler cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche non va intesa come un’accondiscendenza verso la perdita di trasparenza del mercato, ma la volontà di un suo recupero facendo uso delle stesse innovazioni finanziarie; perciò l’attitudine favorevole alle nuove tecniche va accompagnata con norme chiare sulla nascita e sugli scambi degli strumenti criptati e sui loro intrecci tra attività/passività monetarie e finanziarie tradizionali, siano esse già digitalizzate o meno, come guida indispensabile per gli operatori che gestiscono la liquidità e i risparmi.

Antiriciclaggio e Aste Giudiziarie

ll D.D.L. 2079, presentato al Senato in data 29.1.2021 contiene “disposizioni in materia antiriciclaggio nelle esecuzioni immobiliari” e si propone di introdurre specifici controlli sugli acquisti all’asta, attribuendo tali compiti al delegato alla vendita – tale incombenza spetta per la precisione ai professionisti delegati ex art. 591 bis c.p.c., ai curatori, ai commissari giudiziali e ai liquidatori giudiziali nominati dal Tribunale nelle procedure concorsuali

Tra i nuovi compiti che il Delegato alle Vendite sarà dunque chiamato a svolgere in ottica antiriciclaggio si segnala dunque l’obbligo dell’adeguata verifica della clientela, di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 231/2007, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Al Giudice dell’Esecuzione sarà delegato un controllo ulteriore sulla Procedura: egli infatti dovrà attestare l’acquisizione da parte del delegato della documentazione del d.lgs n. 231/2007, potendo in mancanza sospenderne la vendita.

Il D.D.L. prevede altresì la costituzione di una banca dati per le aste giudiziarie da cui ricavare i dati identificativi dell’offerente, del conto bancario o postale utilizzato per il versamento della cauzione e del saldo prezzo, le relazioni di stima ed i dati relativi alle aggiudicazioni ed alla vendita.