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Le Sezioni Unite intervengono sui mutui fondiari

La decisione delle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022 è intervenuta a risolvere il contrasto giurisprudenziale apertosi sulla validità del mutuo fondiario, allorché il finanziamento superi l’80% del valore dell’immobile (limite massimo finanziabile stabilito dall’Art. 38 T.U.B.).

Orbene, la violazione del limite di finanziabilità non rappresenta ad avviso delle Sezioni Unite un contrasto con una norma imperativa (per la ragione che essa è preordinata solamente alla specificazione dell’oggetto del contratto) e, quindi, non vi sarebbe nullità del contratto, ed anzi devono ritenersi salvi i benefici applicativi legati alla caratteristica fondiaria del mutuo.

Del resto le parti contraenti del mutuo hanno inteso in effetti stipulare un mutuo dotato delle caratteristiche del mutuo fondiario e il giudice non può alterare la qualificazione conferita dalle parti a un contratto, a meno che il contratto sia invalido (e, quindi, si discuta in giudizio della sua convertibilità in un contratto valido; ma, come detto, in questo caso la nullità è da escludere) oppure a meno che tale qualificazione sia essa stessa oggetto di contestazione in giudizio. La Cassazione afferma che, quando si tratta di effettuare la riqualificazione di un contratto, occorre procedere in termini rigorosamente obiettivi al fine di ricostruire quale fosse la comune intenzione delle parti contraenti: se la comune intenzione delle parti era appunto quella di stipulare un contratto di mutuo fondiario, il giudice non può oltrepassarla e riqualificare il contratto sottoposto al suo esame affinché esso produca gli effetti di un diverso contratto, come, nel caso specifico accadrebbe, se un contratto di mutuo fondiario fosse riconfigurato come mutuo ordinario.

Sul valore cauzionale nei contratti di mutuo fondiario

Come già segnalato in altri post, deve ritenersi nullo il mutuo erogato dall’Istituto di credito se superiore all’80% del valore ipotecario, e non di mercato, del bene immobileValore ipotecario e non di mercato: cosa si intende?
Il valore degli immobili su cui calcolare l’80% non è quello di mercato (Market value – Mv), ma quello ipotecario o cauzionale (Mortage lending value – Mlv), così come definito dalla direttiva CEE 2000/12 all’art. 62, dalla direttiva comunitaria 2006/48 CE e successivamente dal Regolamento 2013/575/UE:

“Per valore del credito ipotecario si intende il valore dell’immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell’immobile stesso tenendo conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell’immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell’uso corrente dell’immobile e dei suoi appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario deve essere documentato in modo chiaro e trasparente”.

Alcune Banche, però, hanno svolto e continuano a svolgere erroneamente gli accertamenti peritali di valutazione immobiliare prendendo quale parametro di riferimento il valore di Mercato (Mv) che è più alto del Mlv.

Per approfondimenti, è possibile richiedere un consulto in studio scrivendo a info@avvocatocolzani.it