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Segnalazione in centrale rischi e danno d’immagine

E’ da ritenersi risarcibile il danno da lesione di immagine sociale per chi si veda illegittimamente segnalato come insolvente presso la Centrale Rischi.

Bisogna tuttavia, fare attenzione all’onere della prova. Sul punto si registrano diversi orientamenti in giurisprudenza.

Secondo un primo indirizzo tale danno deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza: bastano sul punto criteri equitativi. Sul punto Cass. n. 12929/2007, Cass. 12626/2010, Cass. 15609/2014.

Secondo un altro indirizzo, invece, spetterebbe al soggetto danneggiato dare la dimostrazione del pregiudizio subito. Così ad esempio Cass. 21865/2013.

Ancora, secondo un ulteriore indirizzo, è possibile fare riferimento a presunzioni quali ad esempio la durata e l’ambito soggettivo della segnalazione. Sul punto Cass. 7661/2014, Cass. 12225/2015, Cass. 16543/2012).

Corona Virus e Centrale Rischi

In considerazione dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti adottati dal Governo in relazione alla sospensione di mutui e finanziamenti,  la Banca d’Italia ha fornito alle banche direttive operative sulla gestione delle segnalazioni in Centrale Rischi di tutte le micro, piccole e medie imprese che si avvalgono della sospensione di mutui, finanziamenti e leasing, e delle altre misure a sostegno della liquidità, previste dal “Cura Italia” per l’emergenza sanitaria Coronavirus.

Non può essere segnalato a sofferenza il soggetto cui sia stato accordato il beneficio della sospensione dei finanziamenti in considerazione dell’emergenza Coronavirus.

Segnalazione a sofferenza: che fare

Ove si intenda cancellare una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi occorre agire nei confronti dell’Istituto di Credito che ha effettuato la predetta segnalazione mediante un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.

Il ricorso a tale strumento d’urgenza è da ritenersi fondato in diritto in quanto  la illegittima segnalazione è  foriera di un danno coincidente con la impossibilità di accesso al credito. Gli effetti della segnalazione illegittima inoltre sono permanenti ed incidono negativamente sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario.

Ciò chiarito, va precisato che il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è da ritenersi sempre ammesso, anche nel caso in cui sia intercorso un ampio lasso temporale fra la segnalazione e il ricorso cautelare.

In ogni caso una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi costituisce di per sé un comportamento permanente pregiudizievole per l’attività economica e la reputazione commerciale di chi la subisce.