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Procura alle liti ai tempi del Covid

Ma se non posso recarmi in studio dall’Avvocato, come faccio a conferirgli la Procura alle liti?
Il testo convertito in legge del decreto Cura Italia prevede la possibilità per il cliente di  apporre la propria firma su un documento cartaceo che dovrà poi essere trasmesso al al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità. Il cliente  potrà inviare al difensore il suddetto documento sottoscritto (un documento cartaceo scansionato) in copia informatica per immagine e utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, comprese email o strumenti di messaggistica istantanea (es. Whatsapp).

Nuove scadenze fiscali

Di seguito riepilogo a cura de Il Sole 24 ore: scadenzefiscali 2020

Indennità Partite Iva: dal 1 aprile

L’Inps ha comunicato che le domande per usufruire della prestazione “indennità 600 euro” potranno essere presentate a partire dal primo aprile 2020.

Corona Virus e Centrale Rischi

In considerazione dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti adottati dal Governo in relazione alla sospensione di mutui e finanziamenti,  la Banca d’Italia ha fornito alle banche direttive operative sulla gestione delle segnalazioni in Centrale Rischi di tutte le micro, piccole e medie imprese che si avvalgono della sospensione di mutui, finanziamenti e leasing, e delle altre misure a sostegno della liquidità, previste dal “Cura Italia” per l’emergenza sanitaria Coronavirus.

Non può essere segnalato a sofferenza il soggetto cui sia stato accordato il beneficio della sospensione dei finanziamenti in considerazione dell’emergenza Coronavirus.

Decreto Cura Italia: il testo definitivo

Per la consultazione clicca sul seguente link: provvedimento pubblicato in G.U.

Con riguardo all’attività giudiziaria il decreto dispone quanto segue:

ART. 83
(Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)
1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in
genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini
per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .

Decreto Cura Italia: alcune anticipazioni in materia fiscale

In attesa della formalizzazione con pubblicazione in GAZZETTA UFFICIALE, si segnala, sulla base delle indicazioni fornite dal Governo in conferenza stampa, il contenuto dei principali provvedimenti in materia fiscale che possono risultare di interesse per chi legge:

E’ SOSPESO IL VERSAMENTO

  • delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria: dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure tramite un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
  • di ogni altro adempimento fiscale la cui scadenza cada tra le date dell’8 marzo 2020 e del 31 maggio 2020: dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o tramite un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal maggio 2020.

E’ RICONOSCIUTO UN CREDITO DI IMPOSTA fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno corrente:

  • ·nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili che rientrano nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), in favore degli esercenti attività d’impresa;
  • ·nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a concorrenza di 20.000 euro, per favorire la sanificazione degli ambienti di lavoro, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione.