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VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le cronache nazionali hanno portato all’attenzione di tutti il tema della VALUTAZIONE DEI RISCHI. L’inchiesta promossa dalla Procura di Bergamo per epidemia colposa in relazione alla gestione covid da parte del Governo e della Regione Lombardia portano a riflettere sull’importanza di una corretta e scrupolosa valutazione del rischio.

Il tema della Valutazione del Rischio che, come s’è visto può avere addirittura ripercussioni di ordine penale, merita dunque estrema attenzione.

Nella nostra quotidianità, uno degli ambiti in cui la valutazione del rischio diventa centrale è quello della SICUREZZA SUL LAVORO che come noto investe di grandi e importanti responsabilità il Datore di Lavoro. Responsabilità verso i propri dipendenti ma anche verso terzi.

Una adeguata valutazione del rischio con un buon Dvr, oltre che l’adozione di un modello organizzativo 231 sono strumenti imprescindibili per mettere la propria azienda al riparo da contestazioni e addebiti.

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI: sequestro e pagamento debito tributario

Cassazione Penale, Sez. VI, 11 aprile 2022 (ud. 11 gennaio 2022), n. 13936
Presidente Fidelbo, Relatore D’Arcangelo

In tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, ha affermato che «il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario deve essere consentito, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, laddove si renda necessario al fine di evitare, per effetto dell’applicazione del sequestro preventivo e dell’inderogabile incidenza dell’obbligo tributario, la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’ente prima della definizione del processo».

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI: ok alla messa alla prova

Via libera per la messa alla prova anche nei confronti delle società: è quanto ha stabilito un recente provvedimento del Tribunale di Bari: L’introduzione del sistema di responsabilità da reato ex d. lgs. 231/2001 – si legge nel provvedimento – «risponde ad una logica di prevenzione del crimine, da perseguire proprio attraverso la rieducazione dell’ente: il d. lgs. 231/2001, cioè, tende a imporre all’ente che svolge una attività economica l’adozione di Modelli Organizzativi idonei alla prevenzione del rischio di reati commessi da persone fisiche legate all’ente che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio di quest’ultimo. La ratio di politica criminale che ispira il d. lgs. 231/2001 non è la retribuzione fine a se stessa, né la mera prevenzione generale, ma la prevenzione speciale in chiave rieducativa: si vuole, cioè, indurre l’ente ad adottare comportamenti riparatori dell’offesa che consentano il superamento del conflitto sociale instaurato con l’illecito, nonché idonei, concreti ed efficaci modelli organizzativi che, incidendo strutturalmente sulla cultura dell’impresa, possano consentirgli di continuare ad operare sul mercato nel rispetto della legalità o, meglio, di rientrarvi con una nuova prospettiva di legalità».

In relazione alla necessità di dotarsi di un Modello organizzativo per l’accesso alla messa alla prova, secondo il Tribunale «la finalità rieducativa dell’ente non è pregiudicata laddove quest’ultimo si doti del Modello prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, quand’anche ciò avvenga dopo la commissione del reato presupposto».