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F.a.q. 2 sul Sovraindebitamento

F.A.Q. SUL SOVRAINDEBITAMENTO

a cura dell’Avv. Edoardo Colzani e del Dott. Stefano Congiusti

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La legge sul sovraindebitamento 03/2012 può essere utile alle SRL sotto le soglie indicate dalla Legge Fallimentare?

No, la norma escluda dal suo utilizzo i soggetti ASSOGGETTABILI al fallimento. Per quanto la srl nonostante non sia fallibile, è un soggetto con potenziale fallimentare e quindi escluda dalla legge 03/2012.

Ho letto/sentito che la legge 03/2012 garantisce stralci anche del 90/95%,  è possibile?

È possibile, ma difficilmente verosimile. Lo stralcio dei crediti esiste, ma ha modalità e forme che variano molto da caso a caso. L’opportunità di stralci così alti è rara.

Ho una società, mi accollo tutti i debiti per poi esdebitarmi, è possibile?

Per quanto si possa fare una valutazione in merito, si pone una problematica di meritevolezza, legata alla genesi del sovraindebitamento.

Ho accettato l’eredità con beneficio di inventario. Prima di accettare, posso riassumere una procedura di esdebitazione in precedenza aperta dal de cuius e poi interrotta?

Per quanto non esista giurisprudenza in merito e salvo diversa indicazione dalla stessa,  il parere è pressoché negativo. La normativa non fornisce indicazioni a riguardo, conseguentemente al momento non è fattibile.

Ho rilasciato fideiussioni per la mia società, posso accedere al piano del consumatore per questi debiti?

Per i debiti da fideiussione no. Gran parte della dottrina ritiene opportuno separare il consumo personale e quindi il patrimonio legato allo stesso, da quanto garantito in favore di una società. La confusione delle due quantità non si ritiene corretta, anche in un’ottica di mantenimento di garanzia nei confronti della società e dell’obbligazione intrapresa.

Ho richiesto la nomina dell’OCC e la mia casa è in asta: posso interrompere la procedura esecutiva?

Per quanto giurisprudenza minoritaria sia orientata in senso positivo, la maggior parte dei Tribunali concede la sospensione della procedura esecutiva immobiliare solo ad avvenuto deposito e omologa del piano ex legge 3/2012.

Posso chiedere la rottamazione delle cartelle nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento?

Sì e non solo, da Febbraio 2012 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, un modello definito DA – S. Quest’ultimo fa riferimento alla LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225 :

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
   «9-bis. Sono altresi’ compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi  affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II,  sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
   9-ter. Nelle proposte di accordo  o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27  gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui  all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive  di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità’  e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore»;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/02/16G00238/sg

Come si evince dalla legge, quest’ultima offre un’opportunità interessante, che supera i limiti della rottamazione semplice sia per tempistiche, che per importi di restituzione (soggetti a falcidia),  tuttavia dal modello è chiaro che la scadenza di tale possibilità è il 15/05/2018

L’accesso alla procedura di sovraindebitamento comporta la revoca delle carte di credito?

Assolutamente no. Tuttavia, in determinate situazioni di grave esposizione potrebbe essere richiesta al sovraindebitato una autolimitazione nell’utilizzo delle carte di credito.

La procedura ha dei costi? Come si paga?

La procedura prevede dei costi, oltre ovviamente ai compensi dei consulenti.

Per la precisione:

  • 1 marca da bollo da 27,00 euro e 1 contributo unificato da 98,00 euro per la nomina dell’OCC;
  • 1 marca da bollo da 27,00 euro e 1 contributo unificato da 98,00 euro per il deposito del piano;
  • il compenso dell’OCC determinato sulla base di parametri di legge e vincolato all’ammontare dell’attivo e del passivo disponibili;
  • il compenso del perito, se necessario, per la stima del compendio immobiliare.

I costi vivi sono a carico del sovraindebitato. Il Compenso dell’OCC è oggetto di contrattazione col professionista nominato, il quale percepirà una parte dei compensi fuori dal predisponendo piano e la residua parte in prededuzione nel piano. Ugualmente per il perito o altri ausliari dell’OCC che si rendesse necessario incaricare.

Per ulteriori informazioni, scarica la nostra guida

SI PRECISA CHE LE F.A.Q. VERRANNO PERIODICAMENTE AGGIORNATE, IN CONSIDERAZIONE DEI MUTAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI. LA PRIMA VERSIONE DELLE F.A.Q. E’ AGGIORNATA ALLA DATA DEL 16.04.2018.

Quando si va in trattativa con Banche/Società finanziarie…

Capita spesso di sedersi al tavolo di trattative con Banche, società di leasing, società finanziarie e dover fare gli interessi del debitore.

Il debitore è un soggetto che ha assunto delle obbligazioni che si sono rivelate nel corso del tempo non sostenibili. Le ragioni possono essere molteplici (cattivi investimenti, fallimento di un progetto imprenditoriale, imprevisti in famiglia ecc…) e ad essi si deve comunque aggiungere la crisi economica.

Molto spesso, per non dire quasi sempre, il debitore non è nelle condizioni di ripagare interamente il proprio creditore. Si cerca sempre pertanto di costruire delle proposte transattive concretamente sostenibili, sia dal punto di vista dell’impegno finanziario sia delle tempistiche.

In ogni caso, per qualunque trattativa, bisogna sempre cercare di partire da una base di capitale iniziale, che si offre a dimostrazione della bontà e serietà dell’offerta, e da un piano in grado di ripagare il debito (integralmente o in misura percentuale) entro una tempistica congrua.

Troppi debiti, che fare?

La consulenza in materia di sovraindebitamento è il principale settore di competenza dello Studio. Si offre un’assistenza qualificata e a 360 gradi nell’ottica di individuare soluzioni giudiziali/stragiudiziali convenienti per il debitore e in grado di soddisfare adeguatamente anche il ceto dei creditori.

La consulenza viene resa dall’Avv. Edoardo Colzani con la collaborazione di Stefano Congiusti, dottore commercialista di Monza.

Per avere maggiori informazioni sul sovraindebitamento si rimanda alla guida predisposta dall’Avv. Colzani e dal Dott. Congiusti all’interno della quale troverete anche l’elenco dei documenti necessari per avviare una pratica di esdebitazione.

Per appuntamenti si riceve in Provincia di Lecco e in Provincia di Monza.

Su richiesta è possibile concordare appuntamenti in altre sedi.

la mia casa va all’asta…cosa posso fare?

In primo luogo, il consiglio spassionato è di non ridursi all’ultimo momento a cercare una soluzione. Capita purtroppo troppo spesso che il debitore si presenti in studio a giochi ormai fatti, a breve distanza dallo svolgersi del primo tentativo di vendita giudiziaria. In questi casi i margini per agire sono ristretti e il rischio di perdere la casa elevato.

E’ opportuno consultare un legale entro e non oltre la notifica del pignoramento per valutare la possibilità di opposizioni e/o di trattative col creditore.

Consiglio di leggere attentamente l’atto di precetto, che contiene l’invito a valutare la possibilità di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 (c.d. Salva Suicidi). Con le procedure di sovraindebitamento non si salva la casa (questa è una concezione sbagliata, che viene spesso utilizzata a scopo di marketing ma che dimostra che non si è compresa la ratio della legge) ma si può porre rimedio a una situazione di profonda crisi, con azzeramento delle complessive posizioni debitorie e possibilità di fresh start. A seconda della gravità della situazione è opportuno valutare l’opportunità di un accesso a detta procedura.

Per ulteriori informazioni e per un primo appuntamento: info@avvocatocolzani.it

Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. – Aziende in crisi

L’imprenditore in stato di crisi può domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini:

a) entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

L’accordo e’ pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati.

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive puo’ essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo depositando presso il tribunale competente la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) L.F. e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’ imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita’ della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita’ a trattare. L’istanza di sospensione  e’ pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche’ del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

Per approfondimenti è possibile richiedere un parere a pagamento

Per un appuntamento in studio cliccare qui e seguire la relativa procedura.

 

Accesso alla legge 3/2012 – Sovraindebitamento incolpevole

Nel concetto di “sovraindebitamento incolpevole” vanno ricompresi tutti quei casi in cui il consumatore rimane suo malgrado vittima di una avversa evenienza economica o comunque di un accadimento che ha compromesso la sua capacità di produrre reddito, come ad esempio un grave infortunio che ha determinato una inabilità al lavoro, la perdita dell’impiego per cause non imputabili al debitore, una perdurante difficoltà o impossibilità a recuperare i propri crediti professionali. Si tratta delle cosiddette sfortunate fatalità, che il consumatore dovrà documentare all’OCC.