OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
L’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. è inammissibile se proposta dopo che sia stata già disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato, salvo che:
- la stessa opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti
- o che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Tuttavia, se il debitore dimostra di non essersi opposto tempestivamente all’esecuzione per una causa a lui non imputabile, può ugualmente procedere anche se il giudice ha già disposto la vendita o l’assegnazione.