Si segnala la sentenza 195/2017 emessa dal Tribunale di Verona, in un caso avente ad oggetto operazioni di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin. Tale sentenza, tra le poche rinvenute sul tema dei bitcoin nel panorama italiano, ha il pregio di chiarire la natura del bitcoin e individuare gli obblighi informativi in carico alle società c.d. promoter.
Come noto, il bitcoin è una criptovaluta, ossia una valuta virtuale generata attraverso protocolli informatici senza ricorrere ad autorità centrali per il controllo e l’emissione. Tale valuta è liberamente scambiabile senza l’ausilio di intermediari. Lo scambio di valuta digitale può avvenire tramite una piattaforma di scambio o direttamente tra gli utenti. Secondo il Tribunale di Verona il Bitcoin è un vero e proprio strumento finanziario per compiere transazioni on line. Esso appartiene alla tipologia dei “prodotti finanziari” come definiti dall’art. 1 comma 1 lett. u) del T.U.F.
I servizi offerti da una società promoter di una piattaforma di investimenti sono stati qualificati inoltre dal Tribunale come attività professionale di prestazione di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori. Ne consegue un innalzamento degli obblighi informativi della società promoter nei confronti del consumatore che deve essere messo nella condizione di conoscere adeguatamente i contenuti dell’operazione economico-contrattuale, così da maturare una scelta negoziale meditata.
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