Fonte: Elaborazione Osservatorio T6 su dati del ministero della Giustizia


FINALITA’ DELL’ART. 41 BIS
L’art. 41-bis è stato introdotto dal Legislatore con la finalità di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi piu’ gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
FACOLTA’ DEL DEBITORE CONSUMATORE
Il debitore esecutato, che rivesta la qualifica di consumatore, può chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo.
CONDIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE
Sono richieste le seguenti condizioni:
a) il debitore deve essere qualificabile come consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) il creditore deve essere un soggetto che esercita l’attivita’ bancaria ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una societa’ veicolo di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
c) il credito deve derivare da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e il debitore deve avere rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;
d) deve essere pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;
e) non vi devono essere altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, deve essere stato depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
f) l’istanza deve essere presentata per la prima volta nell’ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021;
g) il debito complessivo calcolato ai sensi dell’articolo 2855 del codice civile nell’ambito della procedura di cui alla lettera d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non deve superare euro 250.000;
h) l’importo offerto non deve essere inferiore al 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta.
i) il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato deve avvenire con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’eta’ del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;
l) il debitore deve rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
m) non deve essere pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso puo’ essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado
ISTANZA CONGIUNTA PER LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell’esecuzione, sospende l’esecuzione per un periodo massimo di sei mesi.
Il creditore procedente, se e’ richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi svolge un’istruttoria sulla capacita’ reddituale del debitore. Il creditore e’ sempre libero di rifiutare la propria adesione all’istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell’istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa e’ comunque riservata totale discrezionalita’ nella concessione dello stesso.
L’art. 41 bis del decreto fiscale contiene una importante misura a favore del contribuente in difficoltà. Ove questi, infatti, abbia contratto un mutuo ipotecario per acquisto della prima casa e non riesca più a sostenere l’importo della relativa rata, potrà – pendente la procedura esecutiva – chiedere ed ottenere la rinegoziazione con la banca o un rifinanziamento.
Seguiranno ulteriori approfondimenti.
All’esito di un procedimento di opposizione a precetto seguito dallo scrivente il Tribunale di Monza ha preso posizione sul tema della nullità del mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B., adeguandosi rispetto al più recente orientamento di Cassazione. Si tratta di una presa importante dal momento che, come si legge nel provvedimento, il Tribunale di Monza aveva dimostrato in passato di non condividere l’approccio fatto proprio dalla Cassazione.