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Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. – Aziende in crisi

L’imprenditore in stato di crisi può domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini:

a) entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

L’accordo e’ pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati.

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive puo’ essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo depositando presso il tribunale competente la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) L.F. e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’ imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita’ della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita’ a trattare. L’istanza di sospensione  e’ pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche’ del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

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Concessione di credito a società poi fallita: le responsabilità della Banca

Si segnala la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, in data 10 Marzo 2017. Est. Mondini. Detto provvedimento affronta il tema della responsabilità dell’Istituto di credito nel caso di prestito erogato a una società in crisi poi fallita. Il Tribunale è stato chiamato a stabilire se vi sia responsabilità dell’istituto bancario che abbia erogato prestiti a una società in crisi poi fallita.

Secondo l’attesi dell’attore, la società poi fallita, la Banca con la sua condotta, consistita nell’erogazione di prestiti anche nel momento in cui la società è entrata in crisi, avrebbe contribuito all’indebitamento della stessa e al conseguente fallimento. Il Tribunale, nel rigettare la domanda attorea, ha precisato che l’aumento dell’esposizione debitoria della società è da imputarsi esclusivamente alla gestione della stessa e non certo alla Banca. Peraltro, precisa il Tribunale, non v’è alcuna norma nel nostro sistema che impone a un istituto di credito di non fare credito ad un cliente in crisi per evitare che questi, approfittando della falsa apparenza della propria liquidità, si indebiti ulteriormente verso i terzi.

In sostanza, non è ravvisabile in capo alla Banca alcuna posizione di garanzia in forza della quale sia configurabile in capo ad essa un potere-dovere di salvaguardia degli interessi economici del cliente mutuatario di fronte al rischio che questo usi male il capitale ricevuto.