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Requisiti di fallibilità

Al fine di verificare la fallibilità di una società occorre guardare ai requisiti posti di cui all’articolo 1 L.F. e verificare il superamento dei seguenti tre parametri:

REQUISITI L.F.
ATTIVO 300.000,00 euro
RICAVI 200.000,00 euro
DEBITI 500.000,00 euro

Per tale valutazione è necessario esibire i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (che, tra l’altro, devono essere posseduti anche per scongiurare una eventuale segnalazione in Procura della Repubblica per bancarotta documentale). Come recentemente chiarito dalla Cassazione, tra l’altro, i bilanci degli ultimi tre anni rappresentano una base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale: ciò comporta che ove gli stessi siano ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità.

Sono fallito: e ora?

Il fallimento è sempre vissuto dall’imprenditore come una sconfitta, la fine della propria attività lavorativa. La parola stessa sembra alludere del resto a un qualcosa di negativo. Eppure, nell’intenzione del legislatore, la logica del fallimento non vuole necessariamente essere punitiva.

Addirittura, l’imprenditore del fallito potrebbe avviare una nuova impresa purchè ovviamente ricorra a fonti di finanziamento che non intacchino i diritti dei creditori. I proventi derivanti dalla nuova attività dell’imprenditore fallito, potranno essere dallo stesso trattenuti nei limiti del mantenimento proprio e della famiglia: gli utili saranno acquisiti dal Curatore per soddisfare i creditori.

Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. – Aziende in crisi

L’imprenditore in stato di crisi può domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini:

a) entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

L’accordo e’ pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati.

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive puo’ essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo depositando presso il tribunale competente la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) L.F. e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’ imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita’ della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita’ a trattare. L’istanza di sospensione  e’ pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche’ del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

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