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Verso una regolamentazione delle criptovalute?

*CONTRIBUTO A CURA DELLA DR.SSA ARIANNA PROSERPIO*

Con il disegno di legge N. 2572 della XVIII LEGISLATURA di iniziativa della senatrice Elena Botto – Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio il Legislatore nazionale si propone di regolamentare le valute virtuali per accellerarne la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese.Il disegno di legge definisce la valuta virtuale come una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente (art. 1 comma 2 lett. a – 2 ddl).L’art. 2 del disegno di legge si occupa delle Misure fiscali in materia di valute virtuali prevedendo modifiche: 

  • agli artt. 44 (Redditi di capitale), 67 (Redditi diversi) e 68 (Plusvalenze) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986);all’art. 4 comma 3 – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività – del DL n. 167/1990 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori); all’art. 19 – Disposizioni in materia di  imposta  di  bollo  su  conti  correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati” e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero – del DL n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).

In particolare, al fine di stabilire l’imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fi­siche delle plusvalenze derivanti da opera­zioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere si fa riferimento art. 2 comma 1 lett. b – 3 ddl: l’imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.Si prevede, inoltre, l’introduzione di una norma di ridetermina­zione dei valori di acquisto delle valute virtuali su base opzionale: il contribuente potrà versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi basata su aliquote progressive e ottenere così il riconoscimento fiscale, quale valore di acquisto, del valore al 1° gennaio 2022. Il comma 11 prevede un’esimente da sanzioni per l’omesso monitoraggio fiscale nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui è posta in essere la rideterminazione dei valori, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 presentata nel 2022 il contribuente provveda ad indicare le valute virtuali interessate nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e adotti a tal fine (…) il nuovo valore rideterminato quale controvalore di riferimento