Segnalo una recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 17466 del 20 agosto 2020 che torna sul tema dell’usura e delle regole di Banca d’Italia affermando nuovamente una serie di principi a tutela del mutuatario.
SPESE DI ASSICURAZIONE
Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4 c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla connessione del credito. La connessione del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.
SUL CARATTERE VINCOLANTE DELLE REGOLE DI BANCA D’ITALIA
La disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815 comma 2) trova sede non solo lella legge 108/1996 ma altresì nell’art. 644 comma 4 codice penale. Le rilevazioni della Banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 codice penale.