Si segnala la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, in data 10 Marzo 2017. Est. Mondini. Detto provvedimento affronta il tema della responsabilità dell’Istituto di credito nel caso di prestito erogato a una società in crisi poi fallita. Il Tribunale è stato chiamato a stabilire se vi sia responsabilità dell’istituto bancario che abbia erogato prestiti a una società in crisi poi fallita.
Secondo l’attesi dell’attore, la società poi fallita, la Banca con la sua condotta, consistita nell’erogazione di prestiti anche nel momento in cui la società è entrata in crisi, avrebbe contribuito all’indebitamento della stessa e al conseguente fallimento. Il Tribunale, nel rigettare la domanda attorea, ha precisato che l’aumento dell’esposizione debitoria della società è da imputarsi esclusivamente alla gestione della stessa e non certo alla Banca. Peraltro, precisa il Tribunale, non v’è alcuna norma nel nostro sistema che impone a un istituto di credito di non fare credito ad un cliente in crisi per evitare che questi, approfittando della falsa apparenza della propria liquidità, si indebiti ulteriormente verso i terzi.
In sostanza, non è ravvisabile in capo alla Banca alcuna posizione di garanzia in forza della quale sia configurabile in capo ad essa un potere-dovere di salvaguardia degli interessi economici del cliente mutuatario di fronte al rischio che questo usi male il capitale ricevuto.