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Preferire gli stipendi all’Iva è reato: la conferma della Cassazione

La Corte di Cassazione Penale con sentenza 30628/2022 ha confermato l’orientamento per cui non versare l’Iva per pagare gli stipendi rappresenta un reato (art. 10 ter d.lgs. 274/2000).

Nessun premio dunque all’imprenditore in crisi che anteponga gli interessi dei dipendenti a quelli dello Stato.

LA RATIO DELLA DECISIONE. Il debito verso il fisco relativo ai versamenti Iva è collegato ad operazioni imponibili. L’imprenditore, dunque, è tenuto ad accantonare preventivamente l’iva da destinare all’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.

LINEE DI DIFESA. Spetta all’imprenditore, sulla base anche dell’organizzazione aziendale, dimostrare che non è stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie ad adempiere in maniera corretta e puntuale alle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale dirette a consentirgli di recuperare , in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI: sequestro e pagamento debito tributario

Cassazione Penale, Sez. VI, 11 aprile 2022 (ud. 11 gennaio 2022), n. 13936
Presidente Fidelbo, Relatore D’Arcangelo

In tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, ha affermato che «il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario deve essere consentito, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, laddove si renda necessario al fine di evitare, per effetto dell’applicazione del sequestro preventivo e dell’inderogabile incidenza dell’obbligo tributario, la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’ente prima della definizione del processo».

Reato di omessa dichiarazione e rapporto col commercialista

Commette il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA il contribuente che, dopo essersi affidato a un commercialista, omette di verificare l’invio da parte di quest’ultimo della dichiarazione ovvero ad accertare l’esistenza di ulteriori adempimenti, a maggior ragione se trattasi di comportamento ripetuto in più periodi di imposta. Del resto, l’invio della dichiarazione è considerato dalla norma tributaria come un dovere personale e non derogabile.

Ai fini dell’elemento soggettivo, nella fattispecie del dolo specifico di evasione, oltre alla violazione dell’obbligo dichiarativo, alla “culpa in vigilando” sull’operato del professionista, occorre anche verificare la sussistenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.

Implementazione servizi anno 2021

Come ogni anno, forte dell’esperienza acquisita, cerco a fine anno di ripensare la mia figura professionale (sempre più orientata ormai alla attività stragiudiziale più che all’attività processuale) e i servizi di studio nell’ottica di fornire una consulenza sempre più delimitata e specializzata in alcuni ambiti.

Di seguito, dunque, un elenco delle principali materie che anche per il 2021 verranno privilegiate dallo Studio e nelle quali lo Studio aspira ad operare in maniera prevalente:

  1. Gestione della crisi (consulenza sovraindebitamento, consulenza procedure concorsuali ed esecutive, consulenza bancaria);
  2. Gestione del rischio fiscale e difesa in ambito penale tributario;
  3. Consulenza start up, nuove tecnologie e proprietà intellettuale.

L’obiettivo è quello di supportare l’impresa in tutte le fasi dalla sua costituzione (il momento forse più stimolante e nel quale una buona consulenza è strategica), la sua vita (fondamentale lo screening dei clienti, la contrattualistica, la gestione degli aspetti fiscali) fino a coprire anche situazioni eccezionali di crisi (favorendo al riguardo una cultura della prevenzione prima ancora che della gestione della crisi).

Resto a disposizione di chi fosse interessato per un primo contatto a mezzo mail info@avvocatocolzani.it