In materia di responsabilità degli amministratori societari è cardine del sistema il principio dottrinale e giurisprudenziale della Business Judgment Rule. Il principio di insindacabilità del merito gestorio: Il giudice non può sindacare l’opportunità e la convenienza economica delle scelte di gestione degli amministratori, poiché il rischio d’impresa è intrinseco all’attività economica. Il sindacato giurisdizionale si sposta quindi dal risultato della scelta al processo decisionale. L’amministratore è esente da responsabilità se dimostra di aver agito: A) Con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico: Adottando le cautele che un amministratore ragionevole avrebbe preso in quelle precise circostanze B) In modo informato: Raccogliendo dati, pareri tecnici e valutazioni preventive (rispetto dell’art. 2381, comma 6 c.c.) C) In assenza di conflitto di interessi: Perseguendo il solo interesse sociale.
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Omessa dichiarazione: responsabilità
Il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o Iva, come configurato dall’art. 5 del d.lgs. 74/2000, è configurabile sia nei confronti dell’amministratore di fatto, sia verso l’amministratore di diritto, il quale, come mero prestanome, risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento.