In materia di responsabilità degli amministratori societari è cardine del sistema il principio dottrinale e giurisprudenziale della Business Judgment Rule. Il principio di insindacabilità del merito gestorio: Il giudice non può sindacare l’opportunità e la convenienza economica delle scelte di gestione degli amministratori, poiché il rischio d’impresa è intrinseco all’attività economica. Il sindacato giurisdizionale si sposta quindi dal risultato della scelta al processo decisionale. L’amministratore è esente da responsabilità se dimostra di aver agito: A) Con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico: Adottando le cautele che un amministratore ragionevole avrebbe preso in quelle precise circostanze B) In modo informato: Raccogliendo dati, pareri tecnici e valutazioni preventive (rispetto dell’art. 2381, comma 6 c.c.) C) In assenza di conflitto di interessi: Perseguendo il solo interesse sociale.