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Truffe bancarie: il Vishing

La truffa bancaria nota come Vishing consiste in una falsa chiamata da un sedicente operatore della banca con l’intento di ottenere i dati sensibili del conto home banking dell’utente.

Esempio concreto. Il cliente riceve una telefonata da un ignoto interlocutore, che si qualifica come funzionario della banca, e invita telefonicamente l’utente a digitare alcuni dati o ad autorizzare operazioni sull’applicazione home banking.

Cosa fare in questi casi: avvertire subito la banca.

Ricorda che:  tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate sono imputabili al cliente che abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto agli obblighi concernenti l’utilizzo dello strumento di pagamento contrattualmente previsti.

Bonifico in ritardo, la Banca paga il danno

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la condanna nei confronti di un istituto bancario a pagare al correntista una somma a titolo di risarcimento del danno morale per aver lasciato passare oltre un mese prima di procedere all’accredito di un bonifico di ben 250.000 euro. Un’attesa ingiustificata che ha determinato una forti ripercussioni sulla salute del correntista, costretto a ricorrere a cure e psicofarmaci.

Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona; deve trattarsi di un danno da stress o da patema d’animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.

Investitore esperto: quali responsabilità per la banca?

La presenza di un investitore esperto non esime la banca da responsabilità laddove abbia omesso di informare adeguatamente il cliente sulle operazioni finanziarie da autorizzare.

Anche ove vi sia una certa propensione al rischio del cliente, dunque, quando si è in presenza di operazioni inadeguate rimane l’onere in capo alla banca di dare specifica autonoma informazione al proprio cliente.

L’obbligo primario della Banca di fornire la piena informazione attiva circa natura, rendimenti e ogni altra caratteristica dei titoli, non potendosi affatto presumere che l’investitore possa cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento per il solo fatto che in passato questi abbia già acquistato azioni o titoli a rischio elevato.