Archivi tag: responsabilità penale enti

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI: ok alla messa alla prova

Via libera per la messa alla prova anche nei confronti delle società: è quanto ha stabilito un recente provvedimento del Tribunale di Bari: L’introduzione del sistema di responsabilità da reato ex d. lgs. 231/2001 – si legge nel provvedimento – «risponde ad una logica di prevenzione del crimine, da perseguire proprio attraverso la rieducazione dell’ente: il d. lgs. 231/2001, cioè, tende a imporre all’ente che svolge una attività economica l’adozione di Modelli Organizzativi idonei alla prevenzione del rischio di reati commessi da persone fisiche legate all’ente che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio di quest’ultimo. La ratio di politica criminale che ispira il d. lgs. 231/2001 non è la retribuzione fine a se stessa, né la mera prevenzione generale, ma la prevenzione speciale in chiave rieducativa: si vuole, cioè, indurre l’ente ad adottare comportamenti riparatori dell’offesa che consentano il superamento del conflitto sociale instaurato con l’illecito, nonché idonei, concreti ed efficaci modelli organizzativi che, incidendo strutturalmente sulla cultura dell’impresa, possano consentirgli di continuare ad operare sul mercato nel rispetto della legalità o, meglio, di rientrarvi con una nuova prospettiva di legalità».

In relazione alla necessità di dotarsi di un Modello organizzativo per l’accesso alla messa alla prova, secondo il Tribunale «la finalità rieducativa dell’ente non è pregiudicata laddove quest’ultimo si doti del Modello prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, quand’anche ciò avvenga dopo la commissione del reato presupposto».

Appalti – ancora in tema di esclusione

Non basta il rinvio a giudizio chiesto per violazione della Legge 231, nel caso in cui l’ex amministratore sia accusato di corruzione e turbata libertà degli incanti, per giustificare l’esclusione dalla gara: così si è espressa la sentenza 897/19 del Tar Lombardia sez. I.

Di fronte alla richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, l’amministrazione può decidere di estromettere l’impresa dalla procedura, purchè fornisca un’adeguata spiegazione circa l’esercizio dei più ampi poteri discrezionali che le sono riconosciuti.

In tal senso è da ritenersi del tutto insufficiente la comunicazione imposta dalla legge 241/90 con cui la PA, nel caso di specie il comune, escludeva la società dai lavori di bonifica dell’area dall’amianto limitandosi a ricordare che pendeva una richiesta di rinvio a giudizio.

E’ onere della PA motivare perchè i fatti contestati a società e amministratore siano idonei a determinare l’esclusione dalla gara, non potendo la PA appiattirsi sull’indagine penale.