ll D.D.L. 2079, presentato al Senato in data 29.1.2021 contiene “disposizioni in materia antiriciclaggio nelle esecuzioni immobiliari” e si propone di introdurre specifici controlli sugli acquisti all’asta, attribuendo tali compiti al delegato alla vendita – tale incombenza spetta per la precisione ai professionisti delegati ex art. 591 bis c.p.c., ai curatori, ai commissari giudiziali e ai liquidatori giudiziali nominati dal Tribunale nelle procedure concorsuali
Tra i nuovi compiti che il Delegato alle Vendite sarà dunque chiamato a svolgere in ottica antiriciclaggio si segnala dunque l’obbligo dell’adeguata verifica della clientela, di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 231/2007, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Al Giudice dell’Esecuzione sarà delegato un controllo ulteriore sulla Procedura: egli infatti dovrà attestare l’acquisizione da parte del delegato della documentazione del d.lgs n. 231/2007, potendo in mancanza sospenderne la vendita.
Il D.D.L. prevede altresì la costituzione di una banca dati per le aste giudiziarie da cui ricavare i dati identificativi dell’offerente, del conto bancario o postale utilizzato per il versamento della cauzione e del saldo prezzo, le relazioni di stima ed i dati relativi alle aggiudicazioni ed alla vendita.