Sono sospesi gli appuntamenti in studio nei giorni dal 30 agosto al 02 settembre. Per ogni necessità si prega di inviare una mail (info@avvocatocolzani.it): verrete ricontattati appena possibile. Grazie per la collaborazione.
Autore: avvocatocolzani
-
Le principali attività dello studio
In vista della ripresa di settembre, si offre alla clientela un riepilogo delle principali attività implementate durante questi anni di professione e che costituiscono oggi l’ambito operativo principale dello studio:
- riabilitazione titoli protestati;
- gestione segnalazioni in centrale rischi;
- trattative con istituti di credito per negoziazione/rinegoziazione contratti di finanziamento;
- prodotti postali, in particolare buoni fruttiferi e polizze vita;
- gestione NPL;
- contenzioso fiscale;
- marchi e brevetti.
Per appuntamenti in studio o richieste di consulenza on line, si invita la clientela a scrivere al seguente indirizzo: info@avvocatocolzani.it
-
Servizi di studio per il mese di Agosto
Lo Studio rimarrà aperto (sede di Monza, via Marsala 3) per le esigenze della clientela per tutto il mese di agosto.
Appuntamenti a mezzo mail: info@avvocatocolzani.it
-
Reato di omessa dichiarazione e rapporto col commercialista
Commette il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA il contribuente che, dopo essersi affidato a un commercialista, omette di verificare l’invio da parte di quest’ultimo della dichiarazione ovvero ad accertare l’esistenza di ulteriori adempimenti, a maggior ragione se trattasi di comportamento ripetuto in più periodi di imposta. Del resto, l’invio della dichiarazione è considerato dalla norma tributaria come un dovere personale e non derogabile.
Ai fini dell’elemento soggettivo, nella fattispecie del dolo specifico di evasione, oltre alla violazione dell’obbligo dichiarativo, alla “culpa in vigilando” sull’operato del professionista, occorre anche verificare la sussistenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.
-
Consob su Binance
Si riporta direttamente dal sito di Consob (comunicato stampa 15 luglio 2021):
COMUNICATO STAMPA
La Consob avverte i risparmiatori che le Società del “Gruppo Binance” non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, nemmeno tramite il sito http://www.binance.com le cui sezioni denominate “derivatives” e “Stock Token“, relative a strumenti correlati a cripto-attività, sono risultate in precedenza redatte anche in lingua italiana.
Si richiama, quindi, l’attenzione del pubblico su tale circostanza e si invitano, più in generale, i risparmiatori a usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento verificando preventivamente che i siti internet mediante i quali si effettua l’investimento siano riconducibili a soggetti autorizzati.
Si invita, inoltre, a prestare la massima cautela nell’effettuare operazioni su strumenti correlati a cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate e si raccomanda di attenersi sempre alla regola generale di considerare l’adesione a proposte contrattuali solo quando se ne abbia un’adeguata comprensione e solo quando siano assistite da informazioni chiare e complete anche sull’identità della controparte contrattuale che si propone eventualmente come prestatore di un servizio.
È, in ogni caso, importante che i risparmiatori siano informati che le operazioni su strumenti correlati a cripto-attività possono presentare rischi non immediatamente percepibili, per la loro complessità, per l’elevata volatilità dei prezzi di tali strumenti nonché per i malfunzionamenti e gli attacchi informatici cui possono essere soggette le infrastrutture informatiche utilizzate per tali operazioni.
-
Criptovalute e contenzioso – i primi casi
E’ recente la notizia di un contenzioso promosso dal alcuni trader nei confronti di Binance in relazione a disguidi della piattaforma che avrebbe impedito ai traders, in un momento estremamente delicato per il mercato delle criptovalute (in occasione di alcune dichiarazioni diElon Musk cui seguì una spaventosa volatilità del mercato al rialzo), di accedere al loro account dove avevano delle posizioni aperte in negoziazioni di future di criptovalute.
Questa falla di sistema, in realtà, non sarebbe stata l’unica.
Non solo. Sembrerebbe addirittura che Binance abbia offerto servizi di trading in strumenti finanziari, – come i Futures – senza essere autorizzato in Europa ad operare come impresa di investimento in conformità con il quadro stabilito dalla direttiva 2014/65/UE (la “MiFID 2″) e che nessuna licenza equivalente è stata concessa a Binance per svolgere tali servizi in altre giurisdizioni non UE, come, ad esempio, in Svizzera”
-
Assenza da studio
Dal 26 giugno al 03 luglio non sarò in Studio.
Per urgenze utilizzare unicamente comunicazioni a mezzo mail: info@avvocatocolzani.it
-
Consob e criptovalute
Nell’incontro annuale con il mercato finanziario, il prof. Paolo Savona ha approfondito il tema delle criptovalute, parlando di una “emergenza delle innovazioni finanziarie”. Secondo il Presidente della Consob l’avvento delle criprovalute avrebbe generato incertezza tecnica e giuridica, così da non consentire più di distinguere in che cosa oggi consistano legalmente la moneta e i prodotti finanziari.
Partendo dal presupposto che il mercato usa un metro diverso da quello della normativa esistente, Savona ha auspicato un intervento normativo volto a regolamentare il fenomeno delle criptovalute in quanto tali nuovi strumewnti creano nuovi problemi al funzionamento dei mercati per le relazioni che instaurano con gli strumenti tradizionali e digitalizzati, rendendo difficile la loro regolamentazione e sorveglianza, con conseguenze distorsive sull’attività di produzione e scambio.
Il Presidente Consob ha in particolare affermato:
L’attuale sistema degli strumenti criptati si regge sulla convinzione e convenzione dominanti tra privati, che ignorano il
ruolo centrale che svolge nel buon funzionamento del mercato la natura legale della moneta come unico mezzo di scambio e di liberazione dei debiti. La volontà espressa in più sedi dalle autorità di governo di voler cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche non va intesa come un’accondiscendenza verso la perdita di trasparenza del mercato, ma la volontà di un suo recupero facendo uso delle stesse innovazioni finanziarie; perciò l’attitudine favorevole alle nuove tecniche va accompagnata con norme chiare sulla nascita e sugli scambi degli strumenti criptati e sui loro intrecci tra attività/passività monetarie e finanziarie tradizionali, siano esse già digitalizzate o meno, come guida indispensabile per gli operatori che gestiscono la liquidità e i risparmi. -
Consegna dei documenti da parte della Banca
Il cliente ha diritto di ottenere dalla propria banca la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio e ciò – si badi bene – a prescindere dall’utilizzo che di detta documentazione il cliente intende fare.
Peraltro, non necessariamente la richiesta dei documenti deve essere finalizzata a far valere diritti inerenti il rapporto con l’istituto di credito: essa, infatti, potrebbe servire ad esempio per far emergere un illecito da parte di un soggetto terzo o anche di un dipendente della banca.
La giurisprudenza ha chiarito al riguardo che il diritto alla consegna dei documenti è un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale.
-
Investitore esperto: quali responsabilità per la banca?
La presenza di un investitore esperto non esime la banca da responsabilità laddove abbia omesso di informare adeguatamente il cliente sulle operazioni finanziarie da autorizzare.
Anche ove vi sia una certa propensione al rischio del cliente, dunque, quando si è in presenza di operazioni inadeguate rimane l’onere in capo alla banca di dare specifica autonoma informazione al proprio cliente.
L’obbligo primario della Banca di fornire la piena informazione attiva circa natura, rendimenti e ogni altra caratteristica dei titoli, non potendosi affatto presumere che l’investitore possa cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento per il solo fatto che in passato questi abbia già acquistato azioni o titoli a rischio elevato.