La Corte di Cassazione (Cass. 20 agosto 2020 n.17391 – pres. Valitutti est. Terrusi) ha confermato l’orientamento già espresso dalla precedente pronuncia n. 17834/19 per cui la dilazione di pagamento non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori. Conseguentemente, negli accordi di ristrutturazione dei debiti è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.
Autore: avvocatocolzani
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Finanziamento, polizza assicurativa e libertà del contraente
E’ stato pubblicato sull’ultimo numero de Le Controversie Bancarie, rivista a cura del Centro Anomalie Bancarie, un contributo a firma mia e del Dott. Stefano Congiusti sulle polizze assicurative nei contratti di finanziamento, nel quale esaminiamo il caso frequente nella prassi di assicurazioni la cui sottoscrizione viene imposta contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento.
La sottoscrizione di una polizza assicurativa contestualmente al contratto di finanziamento va a impattare sui costi del finanziamento stesso: una parte dei premi relativi ai contratti di assicurazione stipulati contestualmente a quelli di mutuo rimane di pertinenza dell’intermediario bancario, acquisendo in tal modo natura di commissioni o, comunque, di spese, sussumibili nella previsione del quarto comma dell’art. 644 cod. pen. in materia di usura.
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La risposta europea alla pandemia covid-19
Per meglio comprendere l’attuale dibattito sulle politiche economiche europee in risposta all’emergenza Covid, si suggerisce la lettura della seguente nota di Banca d’Italia.
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Contestazioni in materia bancaria e onere della prova
Tribunale di Sondrio, 12 giugno 2020, n. 134
- IUS VARIANDI
Tale facoltà presuppone la stipulazione di un contratto contenente l’indicazione delle condizioni economiche applicabili al rapporto, in assenza della quale non può ritenersi validamente operante il meccanismo di modifica unilaterale previsto dall’art. 118 T.U.B. E’ onere dell’attore allegare quali sarebbero le specifiche proposte di modifica in peius da ritenersi illegittime e il motivo della ritenuta illegittimità.
- INDICE EURIBOR
Spetta alla parte attrice allegare e dimostrare la concreta incidenza sul singolo contratto dell’applicazione del tasso euribor richiamato, nonché soprattutto l’adesione della banca convenuta all’asserita intesa anticoncorrenziale vietata dalla normativa europea, e in particolare dall’art. 101 TUE, recepita nel diritto nazionale dalla L. n. 287/1990 (c.d. cartello interbancario): mancando tale allegazione e prova, tali doglianze non possono che giudicarsi infondate.
- CLAUSOLA FLOOR
L’attore ha l’onere di allegare quali sarebbero le conseguenze pregiudizievoli derivanti nel caso concreto dalla presenza ed operatività di una tale clausola: una simile doglianza non può essere posta in modo generico, “lasciando al giudicante l’onere (non spettante) di interpretare in che modo la clausola avrebbe inciso sulla posizione giuridica dei contraenti”. Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (v. ex multis Tribunale Bologna sez. III, 08/02/2018, n. 20123; da ultimo Trib. Forlì, sent. 461/2020 in Iusletter 26.6.2020), l’inserimento di una simile clausola non è in grado di modificare la natura e la funzione di finanziamento sottesa ai relativi contratti, “attesa la sua evidente e manifesta funzione precipua di evitare una diseconomia per il soggetto finanziatore, il quale ha già “acquistato” e messo a disposizione del cliente la provvista in danaro, mettendola al riparo da fluttuazioni del mercato finanziario nel medio-lungo periodo, che renderebbero l’operazione antieconomica per l’operatore professionale bancario”.
- USURA BANCARIA
La contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all’indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l’esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n. 2311/2018).
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Polizze abbinate ai mutui: sanzioni alle Banche
L’Antitrust ha recentemente comminato sanzioni che nel complesso superano i 20 milioni di euro, per pratiche commerciali scorrette nell’ambito della vendita di polizze abbinate ai mutui.
Destinatarie di dette sanzioni le seguenti Banche:
- Unicredit sanzionata per 6,55 milioni di euro
- Bnl sanzionata per 5,65 milioni di euro;
- Intesa San Paolo, sanzionata per 4,8 milioni di euro;
- Ubi Banca, sanzionata per 3,75 milioni di euro.
Le pratiche scorrette sanzionate sono state poste in essere dagli istituti di credito dal 2015-2017 e, secondo quando accertato dall’Antitrust, sono ancora in corso.
La questione rilevante nel caso di specie concerne la prassi delle banche di condizionare la concessione di mutui (surroghe comprese) alla sottoscrizione di polizze di vario genere collocate dalla stessa banca.
L’Antitrust sottolinea di aver ravvisato anche l’aggressività delle banche nel proporre vendite “baciate” allo sportello e ha calcolato una stima prudenziale del pregiudizio economico subito dai consumatori che per Unicredit ammonta a 100 milioni di euro annui, a fronte di ricavi per l’istituto pari a circa 36 milioni di euro. Per Bnl il pregiudizio per i clienti è pari a 106,5 milioni di euro annui, a fronte di ricavi per la banca di 33 milioni di euro. Nel caso di Intesa Sanpaolo la stima dei danni economici subiti dai mutuatari è pari a 250-300 di euro annui, a fronte di ricavi per la banca di 50-100 milioni. Infine il pregiudizio subito dai clienti di Ubi è di 30-35 milioni di euro, a fronte di ricavi per l’istituto pari 10-15 milioni di euro.
In più per Unicredit e Bnl è stata anche appurata la pratica commerciale scorretta di aver indotto i consumatori, intenzionati a concludere contratti di mutuo e/o di surroga, ad aprire un conto corrente presso la medesima Banca, ponendo tale apertura come condizione per la concessione del finanziamento.
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Segnalazione in centrale rischi e danno d’immagine
E’ da ritenersi risarcibile il danno da lesione di immagine sociale per chi si veda illegittimamente segnalato come insolvente presso la Centrale Rischi.
Bisogna tuttavia, fare attenzione all’onere della prova. Sul punto si registrano diversi orientamenti in giurisprudenza.
Secondo un primo indirizzo tale danno deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza: bastano sul punto criteri equitativi. Sul punto Cass. n. 12929/2007, Cass. 12626/2010, Cass. 15609/2014.
Secondo un altro indirizzo, invece, spetterebbe al soggetto danneggiato dare la dimostrazione del pregiudizio subito. Così ad esempio Cass. 21865/2013.
Ancora, secondo un ulteriore indirizzo, è possibile fare riferimento a presunzioni quali ad esempio la durata e l’ambito soggettivo della segnalazione. Sul punto Cass. 7661/2014, Cass. 12225/2015, Cass. 16543/2012).
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Covid e pagamento del canone di locazione
Ha destato interesse il provvedimento del Tribunale di Venezia del 14 aprile 2020 col quale, nell’ambito di un procedimento ex art. 700 c.p.c., il Tribunale ha ordinato alla banca, fidejussore, di non procedere al versamento delle somme reclamate dal locatore per il pagamento delle mensilità di mancato preavviso, richieste a fronte della risoluzione del contratto esercitata dal conduttore, commerciante al dettaglio, che ha cessato l’attività a seguito dei mancati incassi dovuti alla chiusura dell’esercizio imposta dai recenti provvedimenti governativi, ed alle conseguenze dell’acqua alta che ha colpito la città lagunare nel 2019. Il Tribunale ha ritenuto “urgente” la questione e provveduto dunque inaudita altera parte.