Moratoria ultrannuale e privilegiati

La Corte di Cassazione (Cass. 20 agosto 2020 n.17391 – pres. Valitutti est. Terrusi) ha confermato l’orientamento già espresso dalla precedente pronuncia n. 17834/19 per cui la dilazione di pagamento non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori. Conseguentemente, negli accordi di ristrutturazione dei debiti è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.