Nella giornata del 05 marzo 2018 non sarò reperibile in quanto impegnato come Presidente del Seggio Elettorale.
Autore: avvocatocolzani
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Troppi debiti, che fare?
La consulenza in materia di sovraindebitamento è il principale settore di competenza dello Studio. Si offre un’assistenza qualificata e a 360 gradi nell’ottica di individuare soluzioni giudiziali/stragiudiziali convenienti per il debitore e in grado di soddisfare adeguatamente anche il ceto dei creditori.
La consulenza viene resa dall’Avv. Edoardo Colzani con la collaborazione di Stefano Congiusti, dottore commercialista di Monza.
Per avere maggiori informazioni sul sovraindebitamento si rimanda alla guida predisposta dall’Avv. Colzani e dal Dott. Congiusti all’interno della quale troverete anche l’elenco dei documenti necessari per avviare una pratica di esdebitazione.
Per appuntamenti si riceve in Provincia di Lecco e in Provincia di Monza.
Su richiesta è possibile concordare appuntamenti in altre sedi.
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I patti di famiglia
Il cosiddetto patto di famiglia è uno strumento introdotto dal legislatore del 2006 per consentire all’imprenditore la gestione del passaggio generazionale della propria impresa: attraverso tale strumento è possibile infatti trasferire ad uno o più discendenti l’azienda o le quote di partecipazione al capitale della società di famiglia, senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità. Il patto di famiglia è dunque un contratto tipicamente tra vivi, d attraverso cui avviene il trasferimento immediato dell’impresa di famiglia. Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio a pena di nullità e vi devono partecipare gli eredi dell’imprenditore cosiddetti legittimari ossia coloro che per legge non possono esclusi dalla successione.
Per approfondimenti, è possibile richiedere un consulto in studio o un primo parere a pagamento (info@avvocatocolzani.it).
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Esdebitazioni/Consulenza Bancaria: appuntamenti
Il servizio che viene offerto dallo Studio è altamente specialistico e qualificato.
I professionisti sono a disposizione della clientela in tutto il Nord Italia, previo appuntamento.
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Assenza dal 19 al 27 gennaio 2018
Dal 19 al 27 gennaio 2018 sarò assente da Studio. Comunicazioni solo a mezzo mail: info@avvocatocolzani.it
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Taeg e Indice Sintetico di Costo: obbligatori nei contratti?
Per quanto ne dicano le Banche, che contestano l’esistenza di obblighi di trasparenza a loro carico prima della delibera CICR 2003 e della relativa circolare esplicativa, l’indicazione del TAEG nei contratti deve ritenersi obbligatoria sempre e dunque anche prima del 2003.
L’obbligo di indicazione del TAEG decorre infatti non dalla delibera CICR 04.03.2003 ma dalla data di entrata in vigore della legge 154/1992, allorché venne istituito per la prima volta, agli articoli 2 e 4, l’obbligo per le banche di indicare il tasso effettivo globale praticato.
L’articolo 2 in particolare prevede che gli intermediari sono tenuti a esporre nei locali aperti al pubblico il testo della legge n. 154 e gli avvisi sintetici, nonchè a mettere a disposizione della clientela i fogli informativi analitici.
Le informazioni da rendere pubbliche, salvo ulteriori precisazioni previste dalle istruzioni della Banca d’Italia, per le operazioni e i servizi indicati nell’elenco allegato alla legge n. 154, sono le seguenti:
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la denominazione dell’intermediario;
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il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive;
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la misura degli interessi di mora per le operazioni attive;
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le valute applicate, per l’imputazione degli interessi attivi e passivi, fermo restando quanto disposto dall’art. 7 della legge n. 154;
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il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati nell’elenco allegato alla legge n. 154 ovvero nelle disposizioni della Banca d’Italia;
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l’importo delle spese per le comunicazioni alla clientela;
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il rendimento effettivo dei titoli di propria emissione finalizzati alla raccolta di risparmio, nonche’ i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;
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ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela per le operazioni e i servizi indicati nell’elenco allegato alla legge n. 154 ovvero nelle disposizioni della Banca d’Italia.
A tal proposito, vale ricordare anche il contenuto dell’art. 117 T.U.B. Che al comma 4 prevede espressamente che I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.‘Italia.
In buona sostanza, la delibera del 2003 non fa altro che esplicitare quanto già previsto dalla disciplina del 1992.
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ESDEBITAZIONE – LEGGE 03/2012 LE VIE D’USCITA DALLA CRISI
Scaricabile da questo link il volume sulla legge 3/2012 realizzato in collaborazione col Dott. Stefano Congiusti.

Scrivete pure a questo indirizzo le Vs impressioni, per un confronto sulla materia.
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Ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit
Dove il legislatore intendeva dire ha detto, dove non voleva dire ha taciuto…così si può tradurre questo latinismo, talora utilizzato dai Giuristi. Si tratta di un fondamentale canone ermeneutico secondo cui ciò che non sta scritto in una legge si presume che non sia stato voluto dal legislatore.
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Gestione della Crisi
L’Avv. Edoardo Colzani ha conseguito presso l’Università di Parma, all’esito di un corso post universitario abilitante, la qualifica di Gestore della Crisi ai sensi della Legge 3/2012 sul sovraindebitamento. Tale qualifica va ad aggiungersi ovviamente all’esperienza maturata sul campo.