Per quanto ne dicano le Banche, che contestano l’esistenza di obblighi di trasparenza a loro carico prima della delibera CICR 2003 e della relativa circolare esplicativa, l’indicazione del TAEG nei contratti deve ritenersi obbligatoria sempre e dunque anche prima del 2003.
L’obbligo di indicazione del TAEG decorre infatti non dalla delibera CICR 04.03.2003 ma dalla data di entrata in vigore della legge 154/1992, allorché venne istituito per la prima volta, agli articoli 2 e 4, l’obbligo per le banche di indicare il tasso effettivo globale praticato.
L’articolo 2 in particolare prevede che gli intermediari sono tenuti a esporre nei locali aperti al pubblico il testo della legge n. 154 e gli avvisi sintetici, nonchè a mettere a disposizione della clientela i fogli informativi analitici.
Le informazioni da rendere pubbliche, salvo ulteriori precisazioni previste dalle istruzioni della Banca d’Italia, per le operazioni e i servizi indicati nell’elenco allegato alla legge n. 154, sono le seguenti:
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la denominazione dell’intermediario;
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il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive;
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la misura degli interessi di mora per le operazioni attive;
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le valute applicate, per l’imputazione degli interessi attivi e passivi, fermo restando quanto disposto dall’art. 7 della legge n. 154;
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il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati nell’elenco allegato alla legge n. 154 ovvero nelle disposizioni della Banca d’Italia;
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l’importo delle spese per le comunicazioni alla clientela;
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il rendimento effettivo dei titoli di propria emissione finalizzati alla raccolta di risparmio, nonche’ i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;
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ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela per le operazioni e i servizi indicati nell’elenco allegato alla legge n. 154 ovvero nelle disposizioni della Banca d’Italia.
A tal proposito, vale ricordare anche il contenuto dell’art. 117 T.U.B. Che al comma 4 prevede espressamente che I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.‘Italia.
In buona sostanza, la delibera del 2003 non fa altro che esplicitare quanto già previsto dalla disciplina del 1992.