Con la società DIGITECH CENTER S.R.L. di cui sono socio, mi occupo di consulenza e formazione per le aziende in materia di parità di genere. Le imprese possono svolgere un ruolo cruciale nel superare gli stereotipi di genere, lavorando sulla propria cultura aziendale. Tra le azioni utili per promuovere la parità di genere in azienda vi è sicuramente l’organizzazione di workshop, eventi e momenti di confronto interni per diffondere consapevolezza sull’importanza della parità di genere e sul rispetto reciproco, la realizzazione di programmi di mentoring e coaching.
Categoria: DIRITTO SOCIETARIO
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Dalla logica sanzionatoria alla fiducia reciproca
Il D. Lgs. 103/2024 interviene sul sistema dei controlli alle imprese in materia di sicurezza, specialmente per quel che riguarda le attività a rischio basso, introducendo un nuovo approccio che, come da titolo di questo post, vuole passare dalla tradizionale logica sanzionatoria alla precenzione degli illeciti sulla base di una fiducia reciproca volta a incentivare i comportamenti virtuosi in ottica di premialità.
Un segnale di apertura verso le aziende, nell’ottica di non ostacolarne l’attività e agevolare il rapporto con la burocrazia ma al contempo un importante richiamo alla RESPONSABILITA’ dei datori di lavoro.
I controlli dunque si fonderanno d’ora in poi sul principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonchè dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni già in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del MINIMO SACRIFICIO ORGANIZZATIVO PER IL SOGGETTO CONTROLLATO.
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Sicurezza sul lavoro: non solo formazione.
La mia attività come docente formatore nonchè consulente in tema di sicurezza sul lavoro trova fondamento e si rafforza quotidianamente attraverso il contenzioso.
Fornisco assistenza giudiziale sia in ambito civile che penale in relazione a infortuni sul lavoro occorsi all’interno delle aziende.
Per quanto gli sforzi debbano essere tutti profusi nella PREVENZIONE, residuano casi per i quali occorre un intervento giudiziale.
Si ricorda sempre al lavoratore che per far valere i propri diritti deve poter dimostrare di avere le carte in regola: aver seguito la formazione, indossato i d.p.i., rispettato le direttive aziendali, essersi interfacciato correttamente con i propri colleghi. Non aver tenuto condotte c.d. ABNORMI.
Si ricorda ai datori di lavoro l’importanza della COMPLIANCE, dei MODELLI ORGANIZZATIVI e della FORMAZIONE a tutti i livelli.
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Perchè ho scelto di fare (anche) il FORMATORE?
Da quando mi occupo di SICUREZZA LAVORO, sia come consulente che come formatore all’interno delle aziende, mi rendo sempre più conto di quanto centrale e strategico sia il mio ruolo.
Ho nel concreto la possibilità di entrare nelle aziende, vederne il funzionamento, toccando con mano le singole realtà, confrontarmi coi lavoratori e far sì che si confrontino tra di loro nell’ottica di individuare le migliori prassi condivise per svolgere in sicurezza il prprio lavoro.
La formazione non deve limitarsi alla sola lettura di slides ma, nel rispetto dei programmi e delle normative, deve portare a una concreta riflessione e a una migliore consapevolezza dei lavoratori.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
Le cronache nazionali hanno portato all’attenzione di tutti il tema della VALUTAZIONE DEI RISCHI. L’inchiesta promossa dalla Procura di Bergamo per epidemia colposa in relazione alla gestione covid da parte del Governo e della Regione Lombardia portano a riflettere sull’importanza di una corretta e scrupolosa valutazione del rischio.
Il tema della Valutazione del Rischio che, come s’è visto può avere addirittura ripercussioni di ordine penale, merita dunque estrema attenzione.
Nella nostra quotidianità, uno degli ambiti in cui la valutazione del rischio diventa centrale è quello della SICUREZZA SUL LAVORO che come noto investe di grandi e importanti responsabilità il Datore di Lavoro. Responsabilità verso i propri dipendenti ma anche verso terzi.
Una adeguata valutazione del rischio con un buon Dvr, oltre che l’adozione di un modello organizzativo 231 sono strumenti imprescindibili per mettere la propria azienda al riparo da contestazioni e addebiti.
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Codice della Crisi e D. lgs. 231/2001: punti di contatto
Entrambi i testi normativi prevedono un intervento dell’imprenditore finalizzato a PREVENIRE IL RISCHIO: in un caso il rischio “crisi di impresa”, nell’altro caso il rischio “commissione di un reato”.
Una sinergia tra le due normative, con conseguente predisposizione di adeguati assetti organizzativi come previsto dall’art. 2086 codice civile, è auspicabile sia nell’ottica dell’esclusione di eventuali responsabilità penali sia nell’ottica dei sistemi di allerta. E’ fondamentale portare al centro delle dinamiche aziendali il concetto di ORGANIZZAZIONE, con l’adozione dei relativi modelli organizzativi e una accurata attività di compliance.
Perché siano efficaci ed utili per l’attività aziendale, i modelli organizzativi devono essere predisposti su misura delle singole realtà aziendali. I modelli devono altresì essere attuali, fotografare in maniera puntuale tutti i cambiamenti aziendali.
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Una nuova offerta di SERVIZI PROFESSIONALI
Con la ripresa delle attività dopo il periodo estivo sono nati nuovi progetti professionali che, dopo 10 anni di attività come avvocato, mi permettono di offrire ai clienti dello Studio una più ampia gamma di servizi, anche grazie a una rete sempre più fitta di collaborazioni professionali.
Si è rafforzata e consolidata la collaborazione professionale col Dott. Stefano Congiusti, nell’ottica di una consulenza di alta qualità in ambito giuridico, economico e fiscale alle aziende e ai privati, in particolare per quel che riguarda la gestione dei rapporti bancari e finanziari oltre che delle operazioni societarie e del contenzioso tributario.
Da luglio 2022 col mio ingresso nella società DIGITECH CENTER SRL, ho esteso la mia specializzazione ai nuovi settori della formazione e consulenza aziendale, in particolare Sicurezza sul Lavoro e Privacy.
Con la nascita di Habitat Legali e Servizi, nato dalla collaborazione con la collega Valentina Miceli, offro alla clientela una tutela a 360 gradi, che copre tutti i settori del diritto. I clienti di studio potranno contare sul supporto di una rete professionale organizzati in grado di assisterli con un servizio su misura in ogni loro necessità.
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Ordinanza Ingiunzione Inps: sanzione sproporzionata
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione.
Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
Tralasciando il caso dell’omissione superiore ai 10.000,00 euro che comporta, come detto, la configurabilità di un reato, analizziamo le motivazioni che l’INPS dovrebbe dare per l’applicazione della sanzione irrogata con l’ordinanza – ingiunzione. Dall’analisi delle ordinanze – ingiunzione che Inps è solita notificare si legge la seguente standardizzata motivazione : “ ritenuto che la gravità della condotta, la personalità dell’autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981 consentono di determinare la sanzione amministrative nella misura di €…”. Ebbene, l’INPS con la predetta laconica motivazione certamente non sta procedendo ai sensi della legge che richiede che ogni provvedimento impositivo (come l’ordinanza – ingiunzione) deve essere specificamente motivato.
Invero la norma di legge prevede una sanzione minima ( € 10.000,00) ed una sanzione massima (€ 50.000,00) e la scelta in questo intervallo DEVE essere motivato.
Si ritiene che le sanzioni conseguenti a eventuali violazioni di legge, non debbano mai eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare la frode.
Al fine di valutare se una sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto, come ribadito anche in importanti pronunce della CGE in particolare, della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a reprimere, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa (sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 60).
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Preferire gli stipendi all’Iva è reato: la conferma della Cassazione
La Corte di Cassazione Penale con sentenza 30628/2022 ha confermato l’orientamento per cui non versare l’Iva per pagare gli stipendi rappresenta un reato (art. 10 ter d.lgs. 274/2000).
Nessun premio dunque all’imprenditore in crisi che anteponga gli interessi dei dipendenti a quelli dello Stato.
LA RATIO DELLA DECISIONE. Il debito verso il fisco relativo ai versamenti Iva è collegato ad operazioni imponibili. L’imprenditore, dunque, è tenuto ad accantonare preventivamente l’iva da destinare all’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.
LINEE DI DIFESA. Spetta all’imprenditore, sulla base anche dell’organizzazione aziendale, dimostrare che non è stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie ad adempiere in maniera corretta e puntuale alle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale dirette a consentirgli di recuperare , in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
