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VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le cronache nazionali hanno portato all’attenzione di tutti il tema della VALUTAZIONE DEI RISCHI. L’inchiesta promossa dalla Procura di Bergamo per epidemia colposa in relazione alla gestione covid da parte del Governo e della Regione Lombardia portano a riflettere sull’importanza di una corretta e scrupolosa valutazione del rischio.

Il tema della Valutazione del Rischio che, come s’è visto può avere addirittura ripercussioni di ordine penale, merita dunque estrema attenzione.

Nella nostra quotidianità, uno degli ambiti in cui la valutazione del rischio diventa centrale è quello della SICUREZZA SUL LAVORO che come noto investe di grandi e importanti responsabilità il Datore di Lavoro. Responsabilità verso i propri dipendenti ma anche verso terzi.

Una adeguata valutazione del rischio con un buon Dvr, oltre che l’adozione di un modello organizzativo 231 sono strumenti imprescindibili per mettere la propria azienda al riparo da contestazioni e addebiti.

Codice della Crisi e D. lgs. 231/2001: punti di contatto

Entrambi i testi normativi prevedono un intervento dell’imprenditore finalizzato a PREVENIRE IL RISCHIO: in un caso il rischio “crisi di impresa”, nell’altro caso il rischio “commissione di un reato”.

Una sinergia tra le due normative, con conseguente predisposizione di adeguati assetti organizzativi come previsto dall’art. 2086 codice civile, è auspicabile sia nell’ottica dell’esclusione di eventuali responsabilità penali sia nell’ottica dei sistemi di allerta. E’ fondamentale portare al centro delle dinamiche aziendali il concetto di ORGANIZZAZIONE, con l’adozione dei relativi modelli organizzativi e una accurata attività di compliance.

Perché siano efficaci ed utili per l’attività aziendale, i modelli organizzativi devono essere predisposti su misura delle singole realtà aziendali. I modelli devono altresì essere attuali, fotografare in maniera puntuale tutti i cambiamenti aziendali.

Una nuova offerta di SERVIZI PROFESSIONALI

Con la ripresa delle attività dopo il periodo estivo sono nati nuovi progetti professionali che, dopo 10 anni di attività come avvocato, mi permettono di offrire ai clienti dello Studio una più ampia gamma di servizi, anche grazie a una rete sempre più fitta di collaborazioni professionali.

Si è rafforzata e consolidata la collaborazione professionale col Dott. Stefano Congiusti, nell’ottica di una consulenza di alta qualità in ambito giuridico, economico e fiscale alle aziende e ai privati, in particolare per quel che riguarda la gestione dei rapporti bancari e finanziari oltre che delle operazioni societarie e del contenzioso tributario.

Da luglio 2022 col mio ingresso nella società DIGITECH CENTER SRL, ho esteso la mia specializzazione ai nuovi settori della formazione e consulenza aziendale, in particolare Sicurezza sul Lavoro e Privacy.

Con la nascita di Habitat Legali e Servizi, nato dalla collaborazione con la collega Valentina Miceli, offro alla clientela una tutela a 360 gradi, che copre tutti i settori del diritto. I clienti di studio potranno contare sul supporto di una rete professionale organizzati in grado di assisterli con un servizio su misura in ogni loro necessità.

Ordinanza Ingiunzione Inps: sanzione sproporzionata

Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione. 

Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

Tralasciando il caso dell’omissione superiore ai 10.000,00 euro che comporta, come detto, la configurabilità di un reato, analizziamo le motivazioni che l’INPS dovrebbe dare per l’applicazione della sanzione irrogata con l’ordinanza – ingiunzione. Dall’analisi delle ordinanze – ingiunzione che Inps è solita notificare si legge la seguente standardizzata motivazione : “ ritenuto che la gravità della condotta, la personalità dell’autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981 consentono di determinare la sanzione amministrative nella misura di €…”. Ebbene, l’INPS con la predetta laconica motivazione certamente non sta procedendo ai sensi della legge che richiede che ogni provvedimento impositivo (come l’ordinanza – ingiunzione) deve essere specificamente motivato. 

Invero la norma di legge prevede una sanzione minima ( € 10.000,00) ed una sanzione massima (€ 50.000,00) e la scelta in questo intervallo DEVE essere motivato.

Si ritiene che le sanzioni conseguenti a eventuali violazioni di legge, non debbano mai eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare la frode. 

Al fine di valutare se una sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto, come ribadito anche in importanti pronunce della CGE in particolare, della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a reprimere, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa (sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 60).

Preferire gli stipendi all’Iva è reato: la conferma della Cassazione

La Corte di Cassazione Penale con sentenza 30628/2022 ha confermato l’orientamento per cui non versare l’Iva per pagare gli stipendi rappresenta un reato (art. 10 ter d.lgs. 274/2000).

Nessun premio dunque all’imprenditore in crisi che anteponga gli interessi dei dipendenti a quelli dello Stato.

LA RATIO DELLA DECISIONE. Il debito verso il fisco relativo ai versamenti Iva è collegato ad operazioni imponibili. L’imprenditore, dunque, è tenuto ad accantonare preventivamente l’iva da destinare all’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.

LINEE DI DIFESA. Spetta all’imprenditore, sulla base anche dell’organizzazione aziendale, dimostrare che non è stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie ad adempiere in maniera corretta e puntuale alle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale dirette a consentirgli di recuperare , in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.

DIGITECH CENTER SRL

Sono lieto di formalizzare la mia collaborazione con la società DIGITECH CENTER SRL sui temi della consulenza e formazione aziendale in ambito sicurezza sul lavoro, privacy, d.lgs 231/2001.

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI: sequestro e pagamento debito tributario

Cassazione Penale, Sez. VI, 11 aprile 2022 (ud. 11 gennaio 2022), n. 13936
Presidente Fidelbo, Relatore D’Arcangelo

In tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, ha affermato che «il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario deve essere consentito, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, laddove si renda necessario al fine di evitare, per effetto dell’applicazione del sequestro preventivo e dell’inderogabile incidenza dell’obbligo tributario, la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’ente prima della definizione del processo».

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI: ok alla messa alla prova

Via libera per la messa alla prova anche nei confronti delle società: è quanto ha stabilito un recente provvedimento del Tribunale di Bari: L’introduzione del sistema di responsabilità da reato ex d. lgs. 231/2001 – si legge nel provvedimento – «risponde ad una logica di prevenzione del crimine, da perseguire proprio attraverso la rieducazione dell’ente: il d. lgs. 231/2001, cioè, tende a imporre all’ente che svolge una attività economica l’adozione di Modelli Organizzativi idonei alla prevenzione del rischio di reati commessi da persone fisiche legate all’ente che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio di quest’ultimo. La ratio di politica criminale che ispira il d. lgs. 231/2001 non è la retribuzione fine a se stessa, né la mera prevenzione generale, ma la prevenzione speciale in chiave rieducativa: si vuole, cioè, indurre l’ente ad adottare comportamenti riparatori dell’offesa che consentano il superamento del conflitto sociale instaurato con l’illecito, nonché idonei, concreti ed efficaci modelli organizzativi che, incidendo strutturalmente sulla cultura dell’impresa, possano consentirgli di continuare ad operare sul mercato nel rispetto della legalità o, meglio, di rientrarvi con una nuova prospettiva di legalità».

In relazione alla necessità di dotarsi di un Modello organizzativo per l’accesso alla messa alla prova, secondo il Tribunale «la finalità rieducativa dell’ente non è pregiudicata laddove quest’ultimo si doti del Modello prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, quand’anche ciò avvenga dopo la commissione del reato presupposto».

L’utilità di registrare un MARCHIO

Perché registrare un marchio di impresa?

Un buon motivo (non certo l’unico, naturalmente) è che il marchio registrato consente operazioni di sfruttamento commerciale dello stesso.

Il marchio è un bene che può essere ceduto, “affittato” e sfruttato al pari di ogni altro bene dell’azienda: tramite la cessione, la concessione di licenze, il merchandising, la sponsorizzazione, il franchising, l’azienda può incassare royalties ed ammortizzare i costi sostenuti.

Addirittura, può inoltre essere utilizzato per accedere a nuove fonti di finanziamento, quali strumenti finanziari tradizionali (mutui, leasing ecc.) o soluzioni strutturate, studiate specificatamente per le esigenze dell’impresa (ad esempio, cartolarizzazioni dei contratti di licenza).

Il valore che il marchio acquista nel tempo, infine, può rappresentare, da solo, una voce fondamentale del patrimonio societario iscrivibile a bilancio.