Sono lieto di formalizzare la mia collaborazione con la società DIGITECH CENTER SRL sui temi della consulenza e formazione aziendale in ambito sicurezza sul lavoro, privacy, d.lgs 231/2001.
Categoria: DIRITTO SOCIETARIO
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RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI: sequestro e pagamento debito tributario
Cassazione Penale, Sez. VI, 11 aprile 2022 (ud. 11 gennaio 2022), n. 13936
Presidente Fidelbo, Relatore D’ArcangeloIn tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, ha affermato che «il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario deve essere consentito, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, laddove si renda necessario al fine di evitare, per effetto dell’applicazione del sequestro preventivo e dell’inderogabile incidenza dell’obbligo tributario, la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’ente prima della definizione del processo».
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RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI: ok alla messa alla prova
Via libera per la messa alla prova anche nei confronti delle società: è quanto ha stabilito un recente provvedimento del Tribunale di Bari: L’introduzione del sistema di responsabilità da reato ex d. lgs. 231/2001 – si legge nel provvedimento – «risponde ad una logica di prevenzione del crimine, da perseguire proprio attraverso la rieducazione dell’ente: il d. lgs. 231/2001, cioè, tende a imporre all’ente che svolge una attività economica l’adozione di Modelli Organizzativi idonei alla prevenzione del rischio di reati commessi da persone fisiche legate all’ente che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio di quest’ultimo. La ratio di politica criminale che ispira il d. lgs. 231/2001 non è la retribuzione fine a se stessa, né la mera prevenzione generale, ma la prevenzione speciale in chiave rieducativa: si vuole, cioè, indurre l’ente ad adottare comportamenti riparatori dell’offesa che consentano il superamento del conflitto sociale instaurato con l’illecito, nonché idonei, concreti ed efficaci modelli organizzativi che, incidendo strutturalmente sulla cultura dell’impresa, possano consentirgli di continuare ad operare sul mercato nel rispetto della legalità o, meglio, di rientrarvi con una nuova prospettiva di legalità».
In relazione alla necessità di dotarsi di un Modello organizzativo per l’accesso alla messa alla prova, secondo il Tribunale «la finalità rieducativa dell’ente non è pregiudicata laddove quest’ultimo si doti del Modello prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, quand’anche ciò avvenga dopo la commissione del reato presupposto».
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L’utilità di registrare un MARCHIO
Perché registrare un marchio di impresa?
Un buon motivo (non certo l’unico, naturalmente) è che il marchio registrato consente operazioni di sfruttamento commerciale dello stesso.
Il marchio è un bene che può essere ceduto, “affittato” e sfruttato al pari di ogni altro bene dell’azienda: tramite la cessione, la concessione di licenze, il merchandising, la sponsorizzazione, il franchising, l’azienda può incassare royalties ed ammortizzare i costi sostenuti.
Addirittura, può inoltre essere utilizzato per accedere a nuove fonti di finanziamento, quali strumenti finanziari tradizionali (mutui, leasing ecc.) o soluzioni strutturate, studiate specificatamente per le esigenze dell’impresa (ad esempio, cartolarizzazioni dei contratti di licenza).
Il valore che il marchio acquista nel tempo, infine, può rappresentare, da solo, una voce fondamentale del patrimonio societario iscrivibile a bilancio.
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Quando e perchè rivolgersi al mio Studio
- Revisione contratti bancari, rinegoziazione dei rapporti in essere, analisi condizioni economiche mutui e finanziamenti; ricerca anomalie (usura, anatocismo, trasparenza);
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- Questioni giuridiche connesse al mondo Cripto;
- Gestione crisi aziendale;
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Fine 2021 – Inizio 2022
Tempo di bilanci, come ogni anno.
FORMAZIONE PROFESSIONALE 2021: Conseguito il perfezionamento universitario in Corporate Tax Governance; conseguito l’attestato come Esperto negoziatore della Crisi di Impresa; nominato Cultore della Materia in Diritto Fallimentare all’Università Bicocca; sono stato a Bruxelles ad approfondire il tema dei finanziamenti europei.
SERVIZI DI STUDIO 2021: Definiti i settori prevalenti di attività: consulenza bancaria e finanziaria, gestione della crisi, tutela della proprietà intellettuale, assitenza imprese e start up.
FORMAZIONE PROFESSIONALE 2022: mi sono già iscritto a un corso di Corso di Alta Formazione in Law & Tech. Non mancheranno gli approfondimenti sui temi della crisi e del contenzioso bancario, che rappresentano il business principale di studio. Intendo in particolare approfondire, quanto al diritto bancario e finanziario, il tema della blockchain e delle criptovalute.
NUOVI SERVIZI 2022: intendo sviluppare ed implementare alcune aree del diritto amministrativo, avuto in particolare riguardo al diritto degli enti locali.
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ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI DI IMPRESA
Tra le specializzazioni di studio, si segnala che dal mese di novembre ho acquisito la qualifica di ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI DI IMPRESA.
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L’Esperto Negoziatore della Crisi di Impresa
La nuova procedura di composizione negoziata della crisi è strutturata attorno alla figura di un soggetto “esperto”, indipendente e imparziale rispetto all’impresa o alle altre parti interessate dall’eventuale operazione di risanamento.
L’imprenditore può accedere alla procedura volontariamente laddove si sia in presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza.
Spetta agli organi di controllo e ai revisori dei conti il compito di fornire all’esperto le informazioni e le valutazioni elaborate per una ricognizione generale della situazione economico patrimoniale e finanziaria. E’ previsto dalla legge in capo al collegio sindacale e al revisore legale dei conti, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti l’adeguatezza dell’assetto organizzativo unitamente al dovere di segnalare allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi presupponendo così un’assunzione di responsabilità solidale fra i rispettivi organi per la mancata tempestiva segnalazione del potenziale squilibrio
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Le principali attività dello studio
In vista della ripresa di settembre, si offre alla clientela un riepilogo delle principali attività implementate durante questi anni di professione e che costituiscono oggi l’ambito operativo principale dello studio:
- riabilitazione titoli protestati;
- gestione segnalazioni in centrale rischi;
- trattative con istituti di credito per negoziazione/rinegoziazione contratti di finanziamento;
- prodotti postali, in particolare buoni fruttiferi e polizze vita;
- gestione NPL;
- contenzioso fiscale;
- marchi e brevetti.
Per appuntamenti in studio o richieste di consulenza on line, si invita la clientela a scrivere al seguente indirizzo: info@avvocatocolzani.it
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Criptovalute e conferimenti societari
E’ discussa la possibilità di conferimento di criptovalute in occasione della costituzione delle società e dell’aumento del capitale sociale.
Le problematiche nascono innanzitutto per la natura stessa delle criptovalute, per alcuni versi assimilabile a quella della moneta tradizionale, per altri versi a quella di beni in natura – la normativa nazionale, salvo un riferimento in ambito di antiriciclaggio, non è per nulla chiara. Anche in ambito europeo la situazione presenta ancora profili di incertezza tanto che l’Autorità Bancaria Europea ha auspicato un intervento delle istituzioni europee per la regolamentazione delle monete virtuali.
Allo stato attuale sembra pacifico che le monete virtuali non possano essere poste sullo stesso piano del denaro. Conseguentemente, le partecipazioni sociali non possono essere liberate con criptovaluta.
E’ tuttavia possibile il conferimento in società delle monete virtuali come bene in natura.
Le criptovalute possono costituire un elemento attivo idoneo al conferimento nel capitale societario. Esse devono essere considerate come beni immateriali e sottoposte a una valutazione economica. Ai sensi dell’art. 2464 comma 2 c.c. infatti possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.
Occorre dunque, ai fini del conferimento, l’attestazione del valore con una perizia di stima – attestazione non semplice da realizzare, tuttavia, in quanto non esiste un mercato certificato delle valute virtuali. Le criptovalute portano un rischio aggiuntivo al comune rischio di impresa, rappresentato da un capitale sociale solo apparente e non effettivo.
Ad ogni buon conto, si segnala che ai sensi dell’art. 2464 comma 6 c.c. il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria.