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VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le cronache nazionali hanno portato all’attenzione di tutti il tema della VALUTAZIONE DEI RISCHI. L’inchiesta promossa dalla Procura di Bergamo per epidemia colposa in relazione alla gestione covid da parte del Governo e della Regione Lombardia portano a riflettere sull’importanza di una corretta e scrupolosa valutazione del rischio.

Il tema della Valutazione del Rischio che, come s’è visto può avere addirittura ripercussioni di ordine penale, merita dunque estrema attenzione.

Nella nostra quotidianità, uno degli ambiti in cui la valutazione del rischio diventa centrale è quello della SICUREZZA SUL LAVORO che come noto investe di grandi e importanti responsabilità il Datore di Lavoro. Responsabilità verso i propri dipendenti ma anche verso terzi.

Una adeguata valutazione del rischio con un buon Dvr, oltre che l’adozione di un modello organizzativo 231 sono strumenti imprescindibili per mettere la propria azienda al riparo da contestazioni e addebiti.

TUTELA DEI MARCHI NEL METAVERSO

In quali classi merceologiche classificare i marchi del metaverso e gli Nft?

Classe 9 per “beni virtuali scaricabili inclusi gli NFT“, Classe 35 per ” negozi al dettaglio di beni virtuali” e Classe 41 per “servizi di intrattenimento in ambienti virtuali”.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha chiarito che in relazione alla Classe 9, l’EUIPO ha dichiarato che «i beni virtuali sono propri della Classe 9 perché sono trattati come contenuti o immagini digitali». Tuttavia, il termine “beni virtuali” manca di chiarezza e precisione, e pertanto deve essere ulteriormente specificato con l’indicazione del contenuto a cui si riferiscono i beni virtuali (ad esempio, beni virtuali scaricabili, ovvero abbigliamento virtuale).

Al riguardo, l’EUIPO afferma che «la 12a edizione della classificazione di Nizza, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, incorporerà il termine file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili nella classe 9».

Codice della Crisi e D. lgs. 231/2001: punti di contatto

Entrambi i testi normativi prevedono un intervento dell’imprenditore finalizzato a PREVENIRE IL RISCHIO: in un caso il rischio “crisi di impresa”, nell’altro caso il rischio “commissione di un reato”.

Una sinergia tra le due normative, con conseguente predisposizione di adeguati assetti organizzativi come previsto dall’art. 2086 codice civile, è auspicabile sia nell’ottica dell’esclusione di eventuali responsabilità penali sia nell’ottica dei sistemi di allerta. E’ fondamentale portare al centro delle dinamiche aziendali il concetto di ORGANIZZAZIONE, con l’adozione dei relativi modelli organizzativi e una accurata attività di compliance.

Perché siano efficaci ed utili per l’attività aziendale, i modelli organizzativi devono essere predisposti su misura delle singole realtà aziendali. I modelli devono altresì essere attuali, fotografare in maniera puntuale tutti i cambiamenti aziendali.

Una nuova offerta di SERVIZI PROFESSIONALI

Con la ripresa delle attività dopo il periodo estivo sono nati nuovi progetti professionali che, dopo 10 anni di attività come avvocato, mi permettono di offrire ai clienti dello Studio una più ampia gamma di servizi, anche grazie a una rete sempre più fitta di collaborazioni professionali.

Si è rafforzata e consolidata la collaborazione professionale col Dott. Stefano Congiusti, nell’ottica di una consulenza di alta qualità in ambito giuridico, economico e fiscale alle aziende e ai privati, in particolare per quel che riguarda la gestione dei rapporti bancari e finanziari oltre che delle operazioni societarie e del contenzioso tributario.

Da luglio 2022 col mio ingresso nella società DIGITECH CENTER SRL, ho esteso la mia specializzazione ai nuovi settori della formazione e consulenza aziendale, in particolare Sicurezza sul Lavoro e Privacy.

Con la nascita di Habitat Legali e Servizi, nato dalla collaborazione con la collega Valentina Miceli, offro alla clientela una tutela a 360 gradi, che copre tutti i settori del diritto. I clienti di studio potranno contare sul supporto di una rete professionale organizzati in grado di assisterli con un servizio su misura in ogni loro necessità.

Ordinanza Ingiunzione Inps: sanzione sproporzionata

Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione. 

Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

Tralasciando il caso dell’omissione superiore ai 10.000,00 euro che comporta, come detto, la configurabilità di un reato, analizziamo le motivazioni che l’INPS dovrebbe dare per l’applicazione della sanzione irrogata con l’ordinanza – ingiunzione. Dall’analisi delle ordinanze – ingiunzione che Inps è solita notificare si legge la seguente standardizzata motivazione : “ ritenuto che la gravità della condotta, la personalità dell’autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981 consentono di determinare la sanzione amministrative nella misura di €…”. Ebbene, l’INPS con la predetta laconica motivazione certamente non sta procedendo ai sensi della legge che richiede che ogni provvedimento impositivo (come l’ordinanza – ingiunzione) deve essere specificamente motivato. 

Invero la norma di legge prevede una sanzione minima ( € 10.000,00) ed una sanzione massima (€ 50.000,00) e la scelta in questo intervallo DEVE essere motivato.

Si ritiene che le sanzioni conseguenti a eventuali violazioni di legge, non debbano mai eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare la frode. 

Al fine di valutare se una sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto, come ribadito anche in importanti pronunce della CGE in particolare, della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a reprimere, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa (sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 60).

Nasce “HABITAT Legali e Servizi”

Dal mese di settembre 2022 nasce “HABITAT Legali e Servizi”, un nuovo servizio di assistenza e consulenza legale a cura degli Avvocati Edoardo Colzani del Foro di Lecco e Valentina Miceli del Foro di Milano.

Habitat offre servizi legali in ambito sia civile che penale.

Gli appuntamenti si svolgono presso la sede di Seregno (Mb), via Ballerini n. 56.

Per informazioni: info@habitat-ls.com