Archivi categoria: TUTELA DEL CONSUMATORE

Buoni fruttiferi postali: verifica condizioni applicabili

L’Arbitro Bancario di Milano è stato recentemente investito di una controversia avente per oggetto i buoni fruttiferi postali: in particolare veniva contestato dal ricorrente l’ammontare dell’importo rimborsato o comunque da rimborsare per i titoli ancora non 1riscossi in quanto non corrispondenti a quanto risultante dal prospetto presente sul retro del titolo con particolare riguardo al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

Il contenzioso nasce per una discrasia rilevata tra il disposto normativo di cui al D.M. 13 GIUGNO 1986 e le condizioni contrattuali contenute nei buoni postali. Il DM indica infatti un tasso di interesse pari al 12%, mentre sui buoni veniva riportato un tasso fisso.

L’Arbitro Bancario, recependo un orientamento consolidato, ha chiarito che qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del Buono fruttifero, si ritiene possa essersi ingenerato un legittimo affidamento sulla validità dei tassi di interessi riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. Qualora viceversa i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto.

Ne deriva che il rendimento del titolo costituito da un Buono postale fruttifero, serie Q, per il periodo dal 21° al 30° anno esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro dei BPF emesso nell’anno 1988, deve considerarsi prevalente rispetto al rendimento indicato dal D.M. 13/06/1986 (tasso di interessi al 12%).

Per meglio comprendere la decisione dell’ABF occorre precisare quanto segue.

Dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale le Poste avrebbero dovuto emettere buoni della serie Q, ma in realtà hanno continuato a utilizzare vecchi moduli delle serie O e P che indicavano tassi superiori ma – di fatto – non più applicabili.  La legge consentiva tuttavia alle Poste di utilizzare, fino a esaurimento, solo i buoni della serie P (e non quelli della serie O) a patto però che l’impiegato postale apponesse due timbri, uno sul fronte e uno sul retro. Sul timbro frontale doveva essere scritto “Serie P-Q” mentre sul retro doveva riportare i nuovi rendimenti a trent’anni. “Solo che in molti casi Poste o non ha timbrato i vecchi buoni, o li ha timbrati in modo sbagliato indicando solo i nuovi interessi, ma non la rendita”

Si rende pertanto opportuno per i titolari di buoni postali effettuare verifiche sulla regolarità formale dei loro titoli, al fine di verificare le condizioni contrattuali applicabili al caso specifico.

Per una consulenza in materia, comprensiva anche di verifica sugli interessi applicati da parte del Dott. Congiusti, si invita a richiedere appuntamento all’indirizzo info@avvocatocolzani.it

 

 

Art. 41 bis DL 124/2019 – ulteriori approfondimenti

FINALITA’ DELL’ART. 41 BIS

L’art. 41-bis è stato introdotto dal Legislatore con la finalità di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi piu’ gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

FACOLTA’ DEL DEBITORE CONSUMATORE

Il debitore esecutato, che rivesta la qualifica di consumatore, può  chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo.

CONDIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE

Sono richieste le seguenti condizioni:

a) il debitore deve essere qualificabile come consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) il creditore deve essere un soggetto che esercita l’attivita’ bancaria ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una societa’ veicolo di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

c) il credito deve derivare da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e il debitore deve avere rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;

d) deve essere pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;

e) non vi devono essere altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, deve essere stato depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;

f) l’istanza deve essere presentata per la prima volta nell’ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021;

g) il debito complessivo calcolato ai sensi dell’articolo 2855 del codice civile nell’ambito della procedura di cui alla lettera d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non deve superare euro 250.000;

h) l’importo offerto non deve essere inferiore al 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta.

i) il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato deve avvenire con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’eta’ del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;

l) il debitore deve rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;

m) non deve essere pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso puo’ essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado

ISTANZA CONGIUNTA PER LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell’esecuzione,  sospende l’esecuzione per un periodo massimo di sei mesi.

Il creditore procedente, se e’ richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi svolge un’istruttoria sulla capacita’ reddituale del debitore. Il creditore e’ sempre libero di rifiutare la propria adesione all’istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell’istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa e’ comunque riservata totale discrezionalita’ nella concessione dello stesso.

Bitcoin e profili di rischio: brevi cenni

Il fenomeno dei bitcoin sconta in Italia l’assenza di regolamentazione.

A farne le spese sono gli utenti, che possono, pertanto, trovarsi esposti a  ingenti perdite economiche dovute a condotte fraudolente degli operatori o ancor peggio al fallimento delle piattaforme on-line di scambio presso cui vengono custoditi i portafogli digitali personali.

I rischi in capo all’utente attengono alla mancanza di adeguata informazione oltre che di trasparenza.

Le piattaforme di scambio dei bitcoin sono esposte a elevati rischi operativi e di sicurezza. E del resto, le stesse non sono tenute ad alcuna garanzia di qualità del servizio, né devono rispettare requisiti patrimoniali o procedure di controllo interno e gestione dei rischi, con conseguente elevata probabilità di frodi ed esposizione al cybercrime.

Il Fenomeno BITCOIN e il diritto

Si segnala la sentenza 195/2017 emessa dal Tribunale di Verona, in un caso avente ad oggetto operazioni di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin. Tale sentenza, tra le poche rinvenute sul tema dei bitcoin nel panorama italiano, ha il pregio di chiarire la natura del bitcoin e individuare gli obblighi informativi in carico alle società c.d. promoter.

Come noto, il bitcoin è una criptovaluta, ossia una valuta virtuale generata attraverso protocolli informatici senza ricorrere ad autorità centrali per il controllo e l’emissione. Tale valuta è liberamente scambiabile senza l’ausilio di intermediari. Lo scambio di valuta digitale può avvenire tramite una piattaforma di scambio o direttamente tra gli utenti. Secondo il Tribunale di Verona il Bitcoin è un vero e proprio strumento finanziario per compiere transazioni on line. Esso appartiene alla tipologia dei “prodotti finanziari” come definiti dall’art. 1 comma 1 lett. u) del T.U.F.

I servizi offerti da una società promoter di una piattaforma di investimenti sono stati qualificati inoltre dal Tribunale come attività professionale di prestazione di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori. Ne consegue un innalzamento degli obblighi informativi della società promoter nei confronti del consumatore che deve essere messo nella condizione di conoscere adeguatamente i contenuti dell’operazione economico-contrattuale, così da maturare una scelta negoziale meditata.

Contenzioso Corecom

Si riporta comunicazione istituzionale del CORECOM: dal 23 luglio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS, modificata dalla delibera n. 296/18/CONS) ed entrerà in funzione la nuova piattaforma telematica di gestione delle procedure “ConciliaWeb“, che semplificherà la procedura di presentazione delle istanze e non richiederà la presenza fisica degli utenti nelle sedi di conciliazione. 

Accesso alla legge 3/2012 – Sovraindebitamento incolpevole

Nel concetto di “sovraindebitamento incolpevole” vanno ricompresi tutti quei casi in cui il consumatore rimane suo malgrado vittima di una avversa evenienza economica o comunque di un accadimento che ha compromesso la sua capacità di produrre reddito, come ad esempio un grave infortunio che ha determinato una inabilità al lavoro, la perdita dell’impiego per cause non imputabili al debitore, una perdurante difficoltà o impossibilità a recuperare i propri crediti professionali. Si tratta delle cosiddette sfortunate fatalità, che il consumatore dovrà documentare all’OCC.

Debiti con Equitalia? La soluzione è il Piano del Consumatore

Il Tribunale di Busto Arsizio in data 16 settembre 2014 ha omologato un piano del consumatore ex legge 3/2012 nel quale l’unico creditore era rappresentato da Equitalia.

Nel caso di specie il debito verso Equitalia era di 86.000 euro. Il Consumatore ha proposto un piano che prevedeva un pagamento a Equitalia di circa 11.000 euro, ricavati dalla vendita di una porzione di immobile di proprietà del consumatore/debitore.

Il Piano è stato omologato dal Tribunale.

La Cassazione sul “giocatore-consumatore”

Si segnala un’interessante pronuncia della Cassazione civile, sez. VI 08 luglio 2015, n. 14288 che, decidendo su una questione relativa al Foro competente, si è interrogata sull’applicabilità della nozione di “consumatore”, con tutte le conseguenze giuridiche che ne discendono, al soggetto dedito al gioco e alle scommesse. La Cassazione ha ritenuto di dover inquadrare come consumatore il giocatore sulla base del fotto che egli non ha in genere una piena ed effettiva conoscenza del regolamento di gioco, il cui contenuto è in genere “subito” dal giocatore stesso.

Mutui e vendita dell’immobile…

L’articolo 120-quinquiesdecies è contenuto in un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Esso è oggetto in questi giorni di un acceso dibattito parlamentare, che ha creato non poche preoccupazioni tra i cittadini.

L’articolo, al comma 3, prevede che le parti possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza. Il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito scelto dalle parti di comune accordo con una perizia successiva all’inadempimento.

Per meglio comprendere gli sviluppi dell’iter legislativo e le problematiche sottese all’approvazione di un tale articolo, si invita a prendere appuntamento per una consulenza: info@avvocatocolzani.it