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la mia casa va all’asta…cosa posso fare?

In primo luogo, il consiglio spassionato è di non ridursi all’ultimo momento a cercare una soluzione. Capita purtroppo troppo spesso che il debitore si presenti in studio a giochi ormai fatti, a breve distanza dallo svolgersi del primo tentativo di vendita giudiziaria. In questi casi i margini per agire sono ristretti e il rischio di perdere la casa elevato.

E’ opportuno consultare un legale entro e non oltre la notifica del pignoramento per valutare la possibilità di opposizioni e/o di trattative col creditore.

Consiglio di leggere attentamente l’atto di precetto, che contiene l’invito a valutare la possibilità di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 (c.d. Salva Suicidi). Con le procedure di sovraindebitamento non si salva la casa (questa è una concezione sbagliata, che viene spesso utilizzata a scopo di marketing ma che dimostra che non si è compresa la ratio della legge) ma si può porre rimedio a una situazione di profonda crisi, con azzeramento delle complessive posizioni debitorie e possibilità di fresh start. A seconda della gravità della situazione è opportuno valutare l’opportunità di un accesso a detta procedura.

Per ulteriori informazioni e per un primo appuntamento: info@avvocatocolzani.it

Sul cumulo di procedure esecutive

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6019/2017 ha ribadito l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore non solo può aggredire più beni del medesimo debitore, ma può altresì procedere a più pignoramenti dello stesso bene, in tempi successivi.

In buona sostanza,  il diritto di procedere in executivis si esaurisce solo con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo.

Contratto di finanziamento ed esecuzione

L’esecuzione forzata può essere promossa sol sulla base di un titolo esecutivo che contenga in sé tutti gli elementi certi positivi idonei alla determinazione del quantum.

Seguendo questa logica. il contratto di finanziamento contenuto nell’atto notarile costituisce titolo certo e liquido al momento della stipula, ma non lo è più laddove siano intervenuti pagamenti parziali o si siano modificati i parametri iniziali, che rendono necessaria un’attualizzazione del credito. Detta attualizzazione dovrà risultare anche nell’atto di precetto, pena l’impossibilità dello stesso di raggiungere lo scopo suo proprio, ossia far conoscere con certezza al debitore la quantificazione del credito nonché di assegnare un termine per adempiere e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, esercizio dell’azione esecutiva.