Contratto di finanziamento ed esecuzione

L’esecuzione forzata può essere promossa sol sulla base di un titolo esecutivo che contenga in sé tutti gli elementi certi positivi idonei alla determinazione del quantum.

Seguendo questa logica. il contratto di finanziamento contenuto nell’atto notarile costituisce titolo certo e liquido al momento della stipula, ma non lo è più laddove siano intervenuti pagamenti parziali o si siano modificati i parametri iniziali, che rendono necessaria un’attualizzazione del credito. Detta attualizzazione dovrà risultare anche nell’atto di precetto, pena l’impossibilità dello stesso di raggiungere lo scopo suo proprio, ossia far conoscere con certezza al debitore la quantificazione del credito nonché di assegnare un termine per adempiere e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, esercizio dell’azione esecutiva.