L’Arbitro Bancario di Milano è stato recentemente investito di una controversia avente per oggetto i buoni fruttiferi postali: in particolare veniva contestato dal ricorrente l’ammontare dell’importo rimborsato o comunque da rimborsare per i titoli ancora non 1riscossi in quanto non corrispondenti a quanto risultante dal prospetto presente sul retro del titolo con particolare riguardo al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.
Il contenzioso nasce per una discrasia rilevata tra il disposto normativo di cui al D.M. 13 GIUGNO 1986 e le condizioni contrattuali contenute nei buoni postali. Il DM indica infatti un tasso di interesse pari al 12%, mentre sui buoni veniva riportato un tasso fisso.
L’Arbitro Bancario, recependo un orientamento consolidato, ha chiarito che qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del Buono fruttifero, si ritiene possa essersi ingenerato un legittimo affidamento sulla validità dei tassi di interessi riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. Qualora viceversa i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto.
Ne deriva che il rendimento del titolo costituito da un Buono postale fruttifero, serie Q, per il periodo dal 21° al 30° anno esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro dei BPF emesso nell’anno 1988, deve considerarsi prevalente rispetto al rendimento indicato dal D.M. 13/06/1986 (tasso di interessi al 12%).
Per meglio comprendere la decisione dell’ABF occorre precisare quanto segue.
Dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale le Poste avrebbero dovuto emettere buoni della serie Q, ma in realtà hanno continuato a utilizzare vecchi moduli delle serie O e P che indicavano tassi superiori ma – di fatto – non più applicabili. La legge consentiva tuttavia alle Poste di utilizzare, fino a esaurimento, solo i buoni della serie P (e non quelli della serie O) a patto però che l’impiegato postale apponesse due timbri, uno sul fronte e uno sul retro. Sul timbro frontale doveva essere scritto “Serie P-Q” mentre sul retro doveva riportare i nuovi rendimenti a trent’anni. “Solo che in molti casi Poste o non ha timbrato i vecchi buoni, o li ha timbrati in modo sbagliato indicando solo i nuovi interessi, ma non la rendita”
Si rende pertanto opportuno per i titolari di buoni postali effettuare verifiche sulla regolarità formale dei loro titoli, al fine di verificare le condizioni contrattuali applicabili al caso specifico.
Per una consulenza in materia, comprensiva anche di verifica sugli interessi applicati da parte del Dott. Congiusti, si invita a richiedere appuntamento all’indirizzo info@avvocatocolzani.it
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