BUONI FRUTTIFERI POSTALI SERIE AF: LA PRESCRIZIONE

La data di scadenza di ciascun buono vada individuata nell’ultimo giorno (31 dicembre) del quattordicesimo anno solare successivo a quello dell’emissione, con ciò applicando un orientamento già utilizzato per buoni postali di altre serie anche a quelli della serie AF, questo il principio sancito dall’ABF. Ancora una volta viene sconfessato in giudizio l’impianto argomentativo di Poste Italiane che sul punto sta ponendo in essere comportamenti altamente scorretti nei confronti dei consumatori, già al vaglio dell’Antitrust per verificarne la compatibilità con la normativa consumeristica di riferimento.

L’Arbitro Bancario Finanziari ha stabilito che il risparmiatore titolare di buoni fruttiferi a termine della serie AF ha diritto al rimborso delle somme investite presentando la richiesta entro dieci anni dall’ultimo giorno del quattordicesimo anno solare successivo a quello di emissione dei buoni.

L’ABF ha dunque rafforzato la tutela dei titolari di buoni serie AF, come già accadeva per altre serie di buoni, in quanto viene esteso il diritto di ottenere il rimborso del capitale e dei rendimenti a chi lo esercita entro il termine di dieci anni dalla scadenza dei buoni che deve essere calcolata a prescindere dal riferimento al giorno e al mese precisi di emissione, bensì esclusivamente all’anno solare di emissione