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Bitcoin e profili di rischio: brevi cenni

Il fenomeno dei bitcoin sconta in Italia l’assenza di regolamentazione.

A farne le spese sono gli utenti, che possono, pertanto, trovarsi esposti a  ingenti perdite economiche dovute a condotte fraudolente degli operatori o ancor peggio al fallimento delle piattaforme on-line di scambio presso cui vengono custoditi i portafogli digitali personali.

I rischi in capo all’utente attengono alla mancanza di adeguata informazione oltre che di trasparenza.

Le piattaforme di scambio dei bitcoin sono esposte a elevati rischi operativi e di sicurezza. E del resto, le stesse non sono tenute ad alcuna garanzia di qualità del servizio, né devono rispettare requisiti patrimoniali o procedure di controllo interno e gestione dei rischi, con conseguente elevata probabilità di frodi ed esposizione al cybercrime.

I finanziamenti cosiddetti REVOLVING

Nell’ambito delle consulenze in materia di sovraindebitamento capita spesso che il cliente riferisca di aver in essere carte di credito c.d. revolving, il cui funzionamento a volte non è ben compreso (e ciò si aggiunge alle cause che generano il sovraindebitamento). Vediamo dunque di fare chiarezza. Il credito revolving, anche detto rotativo, è un credito al consumo che viene stipulato per far fronte a esigenze di liquidità. Il finanziamento revolving si caratterizza per la possibilità per l’affidatario di reintegrare con successivi rimborsi la linea di fido inizialmente concessagli: man mano che si rimborsa il prestito concesso, viene reintegrata la disponibilità dei fondi utilizzabili.

 

Contenzioso Corecom

Si riporta comunicazione istituzionale del CORECOM: dal 23 luglio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS, modificata dalla delibera n. 296/18/CONS) ed entrerà in funzione la nuova piattaforma telematica di gestione delle procedure “ConciliaWeb“, che semplificherà la procedura di presentazione delle istanze e non richiederà la presenza fisica degli utenti nelle sedi di conciliazione. 

La Cassazione sul “giocatore-consumatore”

Si segnala un’interessante pronuncia della Cassazione civile, sez. VI 08 luglio 2015, n. 14288 che, decidendo su una questione relativa al Foro competente, si è interrogata sull’applicabilità della nozione di “consumatore”, con tutte le conseguenze giuridiche che ne discendono, al soggetto dedito al gioco e alle scommesse. La Cassazione ha ritenuto di dover inquadrare come consumatore il giocatore sulla base del fotto che egli non ha in genere una piena ed effettiva conoscenza del regolamento di gioco, il cui contenuto è in genere “subito” dal giocatore stesso.