Il DDL Bilancio, nella relazione tecnica all’art. 192 contempla disposizioni in materia di contributo unificato che stanno facendo parecchio discutere, in quanto potrebbero avere importanti ripercussioni sul diritto di difesa. Sino ad oggi si è sempre tenuto distinto l’obbligo tributario nascente dall’accesso alla giustizia da un lato e il (sacrosanto) diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’altro. E’ attualmente al vaglio del Legislatore una disposizione che di fatto introduce l’obbligo per il personale incaricato di cancelleria di non procedere all’iscrizione a ruolo del procedimento civile nel caso di verifica dell’omesso pagamento del contributo unificato del soggetto obbligato o qualora l’importo del contributo versato non sia corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte.
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Opposizione allo stato passivo: aspetti fiscali
Su sollecitazione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata sulla quantificazione dell’imposta di registro nei casi di pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette a Iva.
La pronuncia interviene su una questione discussa, se debba cioè applicarsi l’imposta di registro in misura fissa o proporzionale.
Con sentenza n. 177/17 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 1 lettera c) della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86 nella parte in cui assoggetta all’imposta di registro proporzionale, anzichè fissa, le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo con accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette a Iva.
Con ciò facendo, la Corte ha cristallizzato un diritto vivente già in essere della Corte di Cassazione che si è espresso in favore dell’imposta proporzionale , facendo leva sulla natura di giudizio di accertamento giudiziale del procedimento di opposizione a stato passivo. L’accertamento del credito soggetto a Iva si configura, nel caso di accoglimento di opposizione allo stato passivo, come presupposto necessario e sufficiente della partecipazione del creditore all’esecuzione collettiva, che è strumentale al pagamento del credito stesso.