Opposizione allo stato passivo: aspetti fiscali

Su sollecitazione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata sulla quantificazione dell’imposta di registro nei casi di pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette a Iva.

La pronuncia interviene su una questione discussa, se debba cioè applicarsi l’imposta di registro in misura fissa o proporzionale.

Con sentenza n. 177/17 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 1 lettera c) della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86 nella parte in cui assoggetta all’imposta di registro proporzionale, anzichè fissa, le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo con accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette a Iva.

Con ciò facendo, la Corte ha cristallizzato un diritto vivente già in essere della Corte di Cassazione che si è espresso in favore dell’imposta proporzionale , facendo leva sulla natura di giudizio di accertamento giudiziale del procedimento di opposizione a stato passivo. L’accertamento del credito soggetto a Iva si configura, nel caso di accoglimento di opposizione allo stato passivo, come presupposto necessario e sufficiente della partecipazione del creditore all’esecuzione collettiva, che è strumentale al pagamento del credito stesso.